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Allo scopo di sostenere lautonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dellUnione europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa delle medesime istituzioni, nonché per favorirne linterazione con il territorio, è istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la «Agenzia nazionale per lo sviluppo dellautonomia scolastica», di seguito denominata «Agenzia», avente sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali ed in raccordo con questi ultimi, con le seguenti funzioni: a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica; b) formazione e aggiornamento del personale della scuola; c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione; d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza; e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore; f) collaborazione con le regioni e gli enti locali. 268. Lorganizzazione dellAgenzia, con articolazione centrale e periferica, è definita con regolamento adottato ai sensi dellarticolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. LAgenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dallIstituto nazionale di documentazione per linnovazione e la ricerca educativa (INDIRE), che sono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare lavvio delle attività dellAgenzia, e in attesa della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio ... |
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