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Garante per la protezione dei dati personali è autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attualmente prevista dallarticolo 156, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei limiti della dotazione prevista nella Tabella C allegata alla presente legge. 234. LAutorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, può proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attuale, mediante le risorse ad essa assicurate in via continuativa dallarticolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio statale. La delibera dellAutorità recante la proposta motivata di cui al periodo precedente è sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri per lapprovazione, sentiti il Ministro delle comunicazioni e il Ministro delleconomia e delle finanze, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, trascorso il quale la delibera diventa esecutiva. 235. Al fine di fronteggiare le esigenze scaturenti dai nuovi compiti recati dalla presente legge, con particolare riferimento alle politiche di contrasto del lavoro sommerso, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato: a) allimmissione in servizio di cento unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, ... |
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