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comma 212, nonché allassunzione dei vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per lanno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dallanno 2008. Allutilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 214. Le modalità di assunzione di cui al comma 212 trovano applicazione anche nei confronti del personale di cui allarticolo 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 212, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto dallarticolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il restante personale quanto disposto dallarticolo 1, comma 249, della stessa legge n. 266 del 2005. 215. Al fine di potenziare lattività di sorveglianza nelle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, ai sensi dellarticolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1º gennaio 2007, in deroga allarticolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 166 idonei non vincitori del concorso pubblico per 500 allievi agenti forestali svolto in attuazione dellarticolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari a 2,2 milioni di euro per lanno 2007 e a 5,24 milioni di euro a decorrere dallanno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente ai fondi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministro ... |
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