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dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma 210 del presente articolo. Allutilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e alla Corte dei conti. 210. Dopo il comma 177 dellarticolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è inserito il seguente: «177-bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, previa verifica dellassenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sullindebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti allattualizzazione dei contributi pluriennali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro, allISTAT e alla Banca dItalia la data di attivazione delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare». 211. Per lanno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dellarticolo 1 della legge ... |
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