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amministrative pubbliche nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento; b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera d) del presente comma, nonché dallarticolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112; c) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo amministrativo, gestione e consultivi; d) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato risponde delle passività nei limiti dellattivo della singola liquidazione; e) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b)»; b) i commi 2, 2-bis, 5 e 6 sono abrogati. 183. Dallattuazione del comma 182 deve derivare un miglioramento dellindebitamento netto non inferiore a 205 milioni di euro per lanno 2007, a 310 milioni di euro per lanno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere ... |
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