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delleconomia e delle finanze, al fine di rendere la composizione dei predetti consigli coerente con loggetto sociale delle società. 170. Per il conferimento di nuovi incarichi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero competente, attraverso i propri rappresentanti nei competenti organi statutari, determina la misura dei compensi e gli eventuali trattamenti accessori del legale rappresentante e dei dirigenti di tali società, in misura non superiore a un tetto massimo di 500.000 euro annui, rivalutato annualmente, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, in relazione al tasso di inflazione programmato. Per comprovate ed effettive esigenze il Ministro competente, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, può concedere autorizzazioni in deroga. Le medesime amministrazioni non possono contribuire a deliberare, con il proprio voto favorevole, clausole contrattuali che, al momento della cessazione dellincarico o del rapporto di lavoro, prevedano per gli stessi soggetti benefìci economici superiori ad una annualità di indennità o stipendio. 171. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dellINPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dellIstituto nazionale di previdenza per i dipendenti dellamministrazione pubblica (INPDAP). I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dei due Istituti, secondo i princìpi generali dellazione amministrativa e del procedimento amministrativo. 172. Gli uffici centrali del bilancio valutano, in sede di applicazione delle norme di spesa e minore entrata, la congruenza delle clausole di copertura. 173. Il terzo periodo del comma 4 dellarticolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ... |
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