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convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «non si applicano» sono inserite le seguenti: «ai commissari straordinari del Governo di cui allarticolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e». 134. In coerenza con la revisione dellordinamento degli enti locali prevista dal titolo V della parte seconda della Costituzione e con il conferimento di nuove funzioni agli stessi ai sensi dellarticolo 118 della Costituzione, con regolamento da adottare ai sensi dellarticolo 17, comma 1, legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministero dellinterno, sono individuati gli ambiti territoriali determinati per lesercizio delle funzioni di competenza degli uffici periferici dellAmministrazione dellinterno, di cui allarticolo 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenendo conto dei seguenti criteri e indirizzi: a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei tempi dei procedimenti e di contenimento dei relativi costi; b) realizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni funzionali; c) ottimale impiego delle risorse; d) determinazione della dimensione territoriale, correlata alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, alla tutela dellordine e della sicurezza pubblica, alle realtà etnico-linguistiche; e) ponderazione dei precedenti criteri, con riguardo alle specificità dellambito territoriale di riferimento e alla esigenza di garantire principalmente la prossimità dei servizi resi al cittadino. 135. Ai fini di quanto previsto dai commi da 120 a 132 larticolazione ... |
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