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legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dellarticolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni
2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con
decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, allincremento del
contingente di biodiesel di cui allarticolo 21, comma 6.1, del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 per gli anni 2007-2010. Il restante
50 per cento è assegnato al Fondo di cui allarticolo 1, comma 422, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, destinando limporto di 15 milioni di euro a programmi
di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali nel campo bioenergetico. 97. In caso di mancato impiego del
contingente di biodiesel di cui allarticolo 21, comma 6.1, del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le corrispondenti maggiori
entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro
delleconomia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, dellambiente e della tutela del territorio e del mare e delle
politiche agricole alimentari e forestali, per le finalità di sostegno ai
biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui allarticolo 21, comma
6-ter, del testo unico di cui al medesimo decreto legislativo n. 504 del
1995, come modificato dal comma 520 dellarticolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311. 98. Allarticolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, le parole: «, da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite
dalla Commissione biocombustibili, di cui allarticolo 5 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387» sono soppresse. 99. Ai fini di quanto disposto dai
commi da 88 a 98, per «intesa di filiera» e «contratto quadro» si intende quanto
stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. 100. Il numero 122)
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