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6.1 e 6-bis dellarticolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le immissioni in consumo di biodiesel e dei prodotti di cui al predetto comma 6-bis». 89. Nel decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, larticolo 2-quater è sostituito dal seguente: «Art. 2-quater. (Interventi nel settore agroenergetico). 1. A decorrere dal 1º gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno lobbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4, con le modalità di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, lequivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti. 2. Per lanno 2007 la quota minima di cui al comma 1 è fissata nella misura dell1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nellanno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico; a partire dallanno 2008, tale quota minima è fissata nella misura del 2,0 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della ... |
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