Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese
Torna all'indice della finanziaria 20091.Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione,
sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione europea
possono fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti e alle
condizioni previsti dal Regolamento (Ce) n. 1998/2006 della Commissione europea
del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de
minimis).
2.Le iniziative ammesse ai benefici sono:
a)la realizzazione di
programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio e alla
diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati
per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte
ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di
riferimento;
b)studi di prefattibilità e di fattibilità collegati a
investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica
collegati ai suddetti investimenti;
c)altri interventi prioritari individuati
e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica.
3.Con una o più delibere del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, su proposta del ministro dello Sviluppo economico, di
concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze e con il ministro degli
Affari esteri, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli
interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo,
nonché la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo
di cui al comma 4. Sino all'operatività delle delibere restano in vigore i
criteri e le procedure attualmente vigenti.
4.Per le finalità dei commi
precedenti sono utilizzate le disponibilità del Fondo rotativo di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalità di
utilizzo delle risorse del Fondo rotativo. Entro il 30 giugno di ciascun anno,
il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera il piano
previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo. Le ulteriori assegnazioni di
risorse sono stabilite in via ordinaria dalla Legge finanziaria ovvero in via
straordinaria da apposite leggi di finanziamento.
5.È abrogato il decreto
legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, a eccezione dei commi 1 e 4 dell'articolo 2 e degli
articoli 10, 11, 20, 22 e 24. È inoltre abrogata la legge 20 ottobre 1990, n.
304 a eccezione degli articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresì, i commi 5, 6,
6-bis, 7 e 8, dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143.
6.I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo
contenuti nel comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 143, devono intendersi sostituiti dal riferimento al presente
articolo.
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