Codice della strada - Regolamento Art. 42

Indice codice della strada commentato

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO II - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II

6 - SEGNALI COMPLEMENTARI (ART. 42 C.S.)

Art. 172. - Generalit� e suddivisioni (art. 42 C.s.).

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del codice, sono segnali complementari i dispositivi e mezzi segnaletici atti a fornire ai conducenti le informazioni utili alla determinazione della traiettoria di marcia nelle varie situazioni stradali ed alla percezione di ostacoli posti in prossimit� o entro la carreggiata, nonch� quelli atti a rafforzare l'efficacia dei normali segni sulla carreggiata.

2. I segnali complementari si suddividono in:

a) delineatori normali di margine;

b) delineatori speciali;

c) mezzi e dispositivi per segnalare gli ostacoli;

d) isole di traffico.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO II - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II

6 - SEGNALI COMPLEMENTARI (ART. 42 C.S.)

Art. 173. - Delineatori normali di margine (art. 42 C.s.).

1. I delineatori normali di margine ( fig. II.463 ) devono essere installati lungo quei tronchi stradali, fuori dei centri abitati, nei quali la velocit� locale predominante, l'andamento planoaltimetrico o le condizioni climatiche locali rendono necessario visualizzare a distanza l'andamento dell'asse stradale.

2. Su tratti di strada omogenei l'installazione dei delineatori deve essere continuativa, evitando installazioni saltuarie e usando lo stesso tipo di delineatore.

3. I delineatori devono essere spaziati di una distanza costante in rettilineo, al massimo 50 m, ed infittiti in curva con criterio differenziale in relazione al raggio di curvatura. Gli intervalli di posa devono comunque essere il pi� possibile uniformi sullo stesso tratto di strada, in modo da costituire una guida ottica omogenea.

4. Indicativamente va adottata la spaziatura risultante dalla seguente tabella:

Distanza delineatori

Raggio della curva (metri)

Spaziamento longitudinale (metri)

Fino a 30

6

da 30 a 50

8

da 50 a 100

12

da 100 a 200

20

da 200 a 400

30

oltre 400

intervallo adottato in rettilineo


La spaziatura deve essere adeguatamente ridotta anche in rettilineo in zone abitualmente nebbiose.

5. Devono essere collocati al limite esterno della banchina e comunque a non meno di 50 cm dal bordo esterno della carreggiata.

6. L'altezza fuori terra del delineatore deve essere compresa fra 70 e 110 cm; la sezione, preferibilmente trapezoidale con spigoli arrotondati, deve potersi inscrivere in un rettangolo di 10x12 cm con lato minore parallelo all'asse stradale.

7. I delineatori devono essere di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, nella quale devono essere inseriti elementi rifrangenti volti verso le correnti di traffico interessate, con le seguenti modalit�:

a) nelle strade o carreggiate a senso unico: nel delineatore di destra, deve apparire un solo elemento rifrangente di colore giallo della superficie minima di 60 cmq; nel delineatore di sinistra devono apparire due elementi rifrangenti gialli posti in verticale ed opportunamente distanziati fra loro, ciascuno con superficie attiva minima di 30 cmq;

b) nelle strade a doppio senso di marcia: sul lato destro deve apparire un elemento rifrangente di colore rosso, sul lato sinistro deve apparire un elemento rifrangente di colore bianco; entrambi gli elementi rifrangenti devono avere una superficie minima di 60 cmq.

8. Il materiale e le caratteristiche devono essere tali da non costituire pericolo in caso di collisione da parte dei veicoli.

9. Le caratteristiche fisiche e chimiche dei materiali da usare per la costruzione dei delineatori normali, le dimensioni e le forme degli stessi, nonch� i requisiti fotometrici e colorimetrici degli elementi rifrangenti sono stabiliti con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

10. In presenza di barriere di sicurezza, muri, parapetti o altri impedimenti, i delineatori possono essere sostituiti da elementi rifrangenti, fissati ai manufatti, aventi le medesime dimensioni e caratteristiche, posti anche nell'onda del nastro della barriera o al di sopra di esso; � opportuno che l'altezza da terra degli elementi rifrangenti sia la stessa di quelli inseriti nei delineatori normali.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO II - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II

6 - SEGNALI COMPLEMENTARI (ART. 42 C.S.)

Art. 174. - Delineatori speciali (art. 42 C.s.).

1. I delineatori speciali sottoindicati sono utilizzati come dispositivi permanenti nei casi previsti dal presente articolo:

a) delineatori per galleria;

b) delineatori per strade di montagna;

c) delineatori per curve strette o tornanti;

d) delineatori per intersezioni a "T";

e) delineatori modulari di curva;

f) delineatori di accesso;

g) dispositivi luminosi di delineazione.

2. I delineatori speciali temporanei vengono usati nelle zone di cantiere o deviazioni conseguenti a lavori in corso ed hanno caratteristiche e modalit� di applicazione stabilite all'articolo 33.

3. I delineatori speciali permanenti di cui al comma 1 hanno le seguenti tipologie e norme d'uso:

a) Delineatori per gallerie ( fig. II.468).

Sono obbligatori nelle gallerie non illuminate ed in quelle non rettilinee, e sono raccomandati in tutte le gallerie almeno per 100 m nel tratto iniziale. Sono costituiti da pannelli rifrangenti di dimensioni di 20 cm di base per 80 cm di altezza, di colore giallo in gallerie a senso unico. Se la galleria � a doppio senso di marcia, i pannelli devono essere a doppia faccia, rossa in destra e bianca in sinistra. I pannelli devono essere opportunamente fissati in modo che non possa modificarsi nel tempo la loro posizione; in presenza di barriere di sicurezza non devono sporgere verso la carreggiata rispetto alle barriere stesse. La distanza fra i pannelli deve essere al massimo di 20 m. Tale distanza deve essere opportunamente ridotta fino ad un minimo di 8 m se la galleria � in curva ed in prossimit� degli imbocchi, per i primi 10 elementi. I delineatori speciali per gallerie possono essere utilmente impiegati anche per evidenziare deviazioni o strettoie permanenti della carreggiata.

b) Delineatori per strade di montagna ( fig. II.465).

Devono essere usati nelle strade soggette ad alto innevamento, la loro ubicazione deve essere scelta in modo che, anche in presenza di forte innevamento, sia individuabile il tracciato stradale. Possono essere realizzati con materiali e sezioni diverse, purch� in grado di resistere alle sollecitazioni proprie dell'ambiente di montagna e a quelle derivanti dalle operazioni di sgombero della neve. Il delineatore, la cui altezza deve essere scelta in modo che non venga coperto dal massimo manto nevoso prevedibile, deve presentare fasce alternate, di altezza ciascuna di 50 cm, di colore giallo e nero. Almeno una delle fasce alte deve essere realizzata con pellicola rifrangente di colore giallo.

c) Delineatore di curva stretta o di tornante ( fig. II.466).

Segnala l'andamento del percorso di una curva stretta permanente, ovvero un "tornante". Il segnale � costituito da un pannello rettangolare, posto orizzontalmente, recante un disegno a punte di freccia bianche su fondo nero, orientate nella direzione di marcia del veicolo cui � diretto. Sulle strade extraurbane � obbligatorio in tutte le curve di raggio inferiore a 30 m e di sviluppo tale da determinare mancanza di visibilit�. Tale pannello va installato sul lato esterno della curva in posizione mediana e ortogonalmente alla visuale dei conducenti cui � rivolto. Nelle strade a doppio senso di marcia i segnali in questione devono essere posti in opera orientati per ogni direzione di marcia, in modo da essere visibili soltanto dalla parte del conducente cui si riferiscono. Le dimensioni sono:

1) normale: 60x240 cm;

2) grande: 90x360 cm.

L'altezza di posa viene fissata caso per caso, a seconda della configurazione dei luoghi e delle altimetrie, in modo tale che il pannello ricada il pi� possibile entro il cono visivo dei conducenti.

d) Delineatore per intersezioni a "T" ( fig. II.467).

Deve essere posto di fronte al ramo della intersezione che non prosegue, al di sotto del gruppo o dei gruppi segnaletici di direzione, ove esistenti, e parallelamente alla strada che continua. E' costituito da un pannello rettangolare posto con il lato maggiore orizzontale, recante un disegno a punte di freccia bianche su fondo nero, orientate nelle due direzioni esterne. E' obbligatorio, essendo l'unico dispositivo di segnalamento di tale punto anomalo. Le dimensioni sono:

1) normale: 60x240 cm;

2) grande: 90x360 cm.

Il segnale � posto in opera a cura e spese dell'ente proprietario della strada che non prosegue.

e) Delineatori modulari di curva ( fig. II.468).

Sono da considerare una sezione modulare del delineatore di curva stretta. Sono impiegati in serie di pi� elementi per evidenziare il lato esterno delle curve stradali di raggio superiore a 30 m e curve autostradali, quando sia necessario migliorare la visibilit� dell'andamento della strada a distanza. Sono costituiti da un pannello quadrato delle dimensioni di 60x60 cm sulla viabilit� ordinaria e 90x90 cm sulle autostrade e strade extraurbane principali, con un disegno a punta di freccia bianca su fondo nero. Lo spaziamento longitudinale fra gli elementi � di massima quello previsto dalla tabella seguente; esso deve essere tale che, in ogni caso, almeno tre delineatori devono essere sempre nel cono visivo del conducente. fig. II.464).

Sono obbligatori nelle gallerie non

Delineatori modulari

Raggio della curva (metri)

Spaziamento longitudinale (metri)

da 30 a 50

8

da 50 a 100

12

da 100 a 200

20

da 200 a 400

30

oltre 400 (se necessario)

da 30 a 50


f) Delineatori di accesso ( fig. II.469).

Per particolari esigenze della circolazione possono essere adottati paletti aventi le superfici laterali a strisce alterne bianche e rosse di altezza di 20 cm. La sezione di questi paletti pu� essere circolare, quadrata, rettangolare o triangolare. Tale tipo di delineatore sar� adottato per delimitare i due lati degli accessi stradali secondari non altrimenti presegnalati, e quelli che, per la loro ubicazione particolare, risultino difficilmente individuabili. I paletti devono avere altezza minima di 1 m da terra, sezione atta a garantire una buona visibilit� a distanza, ed essere completamente rifrangenti.

g) Dispositivi di delineazione luminosa.

Curve, punti critici o altre anomalie stradali possono essere evidenziate con dispositivi di delineazione luminosi purch� colori, forme e modalit� d'uso assicurino l'uniformit� di illuminazione e l'assenza di abbagliamento. Tali dispositivi sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che ne autorizza l'uso per le situazioni specifiche.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO II - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II

6 - SEGNALI COMPLEMENTARI (ART. 42 C.S.)

Art. 175. - Dispositivi di segnalazione di ostacoli (art. 42 C.s.).

1. Gli ostacoli, le anomalie e i punti critici stradali, ove non siano eliminabili, devono essere segnalati in tutti i casi in cui sia giudicato necessario a causa della loro posizione aumentarne la visibilit�, particolarmente nelle ore notturne.

2. Gli ostacoli, esistenti entro o vicino la carreggiata, che comportino restrizioni di spazio o pericolo per la circolazione, devono essere segnalati mediante strisce alternate tracciate sull'ostacolo bianche rifrangenti e nere, inclinate a 45° in basso verso il lato dove i veicoli transitano; possono essere realizzate anche su una superficie indipendente da applicare sull'ostacolo (fig. II.470 e II.471).

3. Quando l'ostacolo � localizzato entro la carreggiata, e vi sia incertezza da quale lato transitare, devono essere posti i prescritti segnali di passaggi obbligatori o consentiti (fig. II.82/a, II.82/b e II.83) diretti dalla parte dove i veicoli devono o possono transitare.

4. In aggiunta al segnalamento sugli ostacoli posti entro la carreggiata, la segnalazione del loro approssimarsi deve essere effettuata mediante zebrature sulla pavimentazione, ovvero con strisce orizzontali oblique di incanalamento.

5. I cigli dei marciapiedi possono essere resi meglio visibili mediante applicazione di strisce alternate di colori contrastanti (bianco e nero o, se vige il divieto di sosta, con strisce alternate di colori giallo e nero).

6. Le cuspidi di aiuole o spartitraffico possono essere presegnalate con appositi dispositivi che devono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.