Codice della strada - Regolamento Art. 227

Indice codice della strada commentato

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I - DISPOSIZIONI FINALI (ARTT. 226-231 C.S.)

Art. 404. - Dispositivi di monitoraggio (art. 227 C.s.).

1. I dispositivi di monitoraggio, di cui all'articolo 227, comma 1, del codice, sono installati dagli enti proprietari della strada nei luoghi di ciascuna strada, in cui l'installazione risulti pi� opportuna tenuto conto delle direttive comunitarie e della circolare da emanarsi da parte del Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, entro due mesi dall'entrata in vigore del codice. Gli enti proprietari indicano tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, i luoghi dell'installazione ed inseriscono gli stessi nel proprio catasto stradale, entro trenta giorni dall'indicazione; la prima installazione deve avvenire nel termine indicato dall'articolo 239, comma 2, del codice. L'indicazione pu� essere modificata o aggiornata dall'ente proprietario ogni qual volta le esigenze del traffico o della circolazione lo richiedano.

2. La custodia e la manutenzione di tali dispositivi spetta all'ente proprietario della strada. L'ente proprietario � tenuto ad inviare mensilmente i dati tratti dai dispositivi di monitoraggio all'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice, seguendo le modalit� fissate dal Ministro dei lavori pubblici con apposita direttiva.

3. Per i dispositivi per il rilevamento dell'inquinamento acustico ed atmosferico, di cui all'articolo 227, comma 2, del codice, l'ente proprietario � tenuto ad osservare le direttive impartite dal Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero dei lavori pubblici. In esse sono indicati i luoghi in cui, per ogni strada, i dispositivi devono essere eventualmente impiantati, le modalit� di installazione e di funzionamento dei medesimi. Per l'installazione si osservano i termini di cui all'articolo 239, comma 2, del codice. L'ente proprietario della strada � tenuto mensilmente ad inviare i dati raccolti all'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice e al Ministero dell'ambiente, secondo le modalit� che saranno stabilite di concerto dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dell'ambiente.

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