Codice della strada - Art. 73. Veicoli su rotaia in sede promiscua.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE

Art. 73. Veicoli su rotaia in sede promiscua.

1. I veicoli su rotaia, per circolare in sede promiscua, devono essere muniti di dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e acustica analoghi a quelli degli autoveicoli. Inoltre devono essere muniti di dispositivi tali da consentire al conducente l'agevole visibilit�  anche a tergo. Negli stessi il campo di visibilit�  del conducente, in avanti e lateralmente, deve essere tale da consentirgli di guidare con sicurezza.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabilite le caratteristiche e le modalit�  di installazione dei dispositivi di cui al comma 1, nonch� le caratteristiche del campo di visibilit�  del conducente.

3. Chiunque circola in sede promiscua con un veicolo su rotaia mancante di alcuno dei dispositivi previsti dal presente articolo o nel quale alcuno dei dispositivi stessi, ivi compreso il campo di visibilita', non sia conforme per caratteristiche o modalita' di installazione e funzionamento a quanto stabilito ai sensi del comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 85 a � 338. 

Indice codice della strada commentato

Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 73 codice della strada: Cassazione, sentenza n. 7072 del 2006: in questa pronuncia la Corte evidenzia come la nozione di veicolo (art 46 dlgs. n. 285/1992 Codice della Strada) includa"tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo" e come tale categoria ricomprenda i mezzi con uso di rotaie. Appare quindi irrilevante che l' art. 47, dedicato alla classificazione dei veicoli, ometta di menzionarli nello specifico. Numerose infatti sono le disposizioni del codice della strada dalle quali emerge le riconducibilit� dei mezzi su rotaie alla nozione di "veicolo": art. 3 "circolazione dei tram o di veicoli assimilabili", art. 38 "i conducenti di veicoli su rotaia quando marciano in sede promiscua sono tenuti a rispettare la segnaletica stradale", art. 73 che indica i dispositivi relativi a "veicoli su rotaie".