Codice della strada - Art. 66. Cerchioni alle ruote.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo II - DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, SLITTE E VELOCIPEDI

Art. 66. Cerchioni alle ruote.

1. I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno carico sino a 6 t, possono essere muniti di cerchioni metallici, sempre che tale massa non superi 0,15 volte la somma della larghezza dei cerchioni, espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli devono essere muniti di ruote gommate.

2. La larghezza di ciascun cerchione non pu� essere mai inferiore a 50 mm; i bordi del cerchione a contatto della strada devono essere arrotondati con raggio non inferiore allo spessore del cerchione metallico; nella determinazione della larghezza si tiene conto dei raccordi nella misura massima di 5 mm per parte.

3. La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuit� .

4. I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la massa complessiva a pieno carico consentita per ogni veicolo a trazione animale destinato a trasporto di cose.

5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 41 a � 169. 

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art 66 codice della strada: la norma disciplina le caratteristiche che veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi devono possedere per poter utilizzare i cerchioni metallici al posto delle tradizionali ruote gommate di cui sono in genere dotati i veicoli circolanti su strada. I Comuni hanno il compito di accertare la larghezza dei cerchioni e stabilire la massa a pieno carico dei veicoli contemplati dalla disposizione, per consentire loro il trasporto di cose. Una volta determinati i suddetti requisiti, qualora venga accertato che i veicoli in circolazione ne risultano privi, � prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura stabilita dalla norma.