Codice della strada - Art. 63. Traino veicoli.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE

Art. 63. Traino veicoli.

1. Nessun veicolo pu� trainare o essere trainato da pi� di un veicolo, salvo che ci� risulti necessario per l'effettuazione dei trasporti eccezionali di cui all'art. 10 e salvo quanto disposto dall'art. 105.

2. Un autoveicolo pu� trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non � pi� atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall'art. 159. La solidit�  dell'attacco, le modalit�  del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.

3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero dei trasporti pu� autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi.

4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa limite rimorchiabile, nonch� le modalit�  e procedure per l'agganciamento.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 85 a � 338. 

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 63 codice della strada: si cita la massima della sentenza del Giudice di Pace civile di Bologna, 8 febbraio 2001 poich� precisa con chiarezza il rapporto tra l'art 63 (traino veicoli) e l'art 167 (Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi):"Qualora sia stato posto in essere un comportamento che viola sia l'art. 167 c.s. per aver trasportato con veicolo con massa complessiva a 10 t un carico con eccedenza superiore a 3 t, sia l'art. 63, comma 5, c.s., per non aver rispettato le modalit� e le procedure per la massa limite rimorchiabile, essendo le due infrazioni caratterizzate dallo stesso elemento (superamento dei limiti di massa trasportabile), la violazione pi� grave contenuta nell'art. 167 c.s. assorbe l'infrazione minore e quindi non si deve procedere a cumulo materiale delle due sanzioni."