Codice della strada - Art. 62. Massa limite.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE

Art. 62. Massa limite.

1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non pu� eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a tre o pi� assi.

2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2, la massa complessiva a pieno carico non pu� eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell'unit�  posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o pi� assi.

3. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o pi� assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non pu� eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o pi� assi; 26 t e 32 t, rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o a quattro o pi� assi quando l'asse motore � munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t.

4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non pu� superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non pu� superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non pu� superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o pi� assi.

5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse pi� caricato non deve eccedere 12 t.

6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t se la distanza assiale � inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non pu� superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non pu� eccedere 20 t.

7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento � soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10.

 

7-bis. abrogato. (1)

 
(1) Comma inserito dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.) ed abrogato dalla legge 24 marzo, 2012, n. 27 di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, in Gazz. Uff. 24 marzo 2012, n. ( suppl. ord.).

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 62 codice della strada: Cassazione Civile, sez. VI, sentenza n. 23638/2015 ha rigettato il ricorso per le seguenti ragioni: "La Corte di merito ha escluso in concreto l'incidenza causale delle asserite infrazioni del conducente (velocit� nel limite massimo, carico superiore al massimo, ma in misura contenuta, ore di guida entro i limiti massimi giornalieri consentiti e, soprattutto, ripresa della guida dopo oltre tre ore di pausa), a fronte della imprevedibilit� dell'anomalo attraversamento pedonale di strada extraurbana a scorrimento veloce, in aperta campagna e di notte, ed ha posto in rilievo l'accertata congrua manovra di emergenza, posta in essere dal conducente, azionando il sistema frenante e sterzando, senza riuscire ad evitare l'avvistamento. Tutt'altro che una motivazione apparente, che renderebbe possibile la censura ai sensi del novellato art. 360 n. 5 c.p.c. (Sez. Un. 7 aprile 2014, n. 8053); quanto, piuttosto, la corretta attribuzione dell'esclusiva valenza causale al comportamento del pedone che, per la sua imprevedibilit�, stanti le condizioni di tempo e di luogo, fa perdere rilevanza causale ai comportamenti del conducente esaminati partitamente."