Codice della strada - Art. 237. Norme transitorie relative al titolo V.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 237. Norme transitorie relative al titolo V.
1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti imposti dal presente codice dalla data della sua entrata in vigore. Per i ciclomotori e le macchine agricole l'obbligo di assicurazione sulla responsabilit� civile di cui all'articolo 193 decorre dal 1� ottobre 1993. Dalla stessa data � abrogato l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Il contratto di assicurazione per la responsabilit� civile derivante dalla circolazione delle macchine agricole pu� essere stipulato, in relazione alla effettiva circolazione delle macchine sulla strada, anche per periodi infrannuali, non inferiori ad un bimestre.
2. Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le sanzioni amministrative principali ed accessorie e ad osservarsi le disposizioni concernenti le procedure di accertamento e di applicazione, rispettivamente previste dalle disposizioni previgenti.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 237 codice della strada: Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 3014/2014 ritiene infondato il primo motivo di ricorso fornendo la seguente motivazione: "Rileva altres� la Corte che l'incidente per cui � causa, avvenuto in data 23 marzo 1991, si colloca in un contesto normativo nel quale l'assicurazione per la responsabilit� civile dei ciclomotori non era obbligatoria, come risulta dal testo dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che � stato abrogato dall'art. 237 del c.d. nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), il quale ha stabilito il principio della obbligatoriet� solo a decorrere dal l �ottobre 1993. La mancanza della obbligatoriet� non escludeva, com'� ovvio, che il proprietario di un ciclomotore potesse provvedere volontariamente alla stipula di una polizza assicurativa, com'� avvenuto nel caso di specie; ma tuttavia non va dimenticato che � solo sulla base del presupposto della obbligatoriet� che l'art. 18 della legge n. 990 del 1969 consentiva l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore (v. oggi l'art. 144 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209). L'esatta collocazione temporale della vicenda in esame, quindi, ne illumina il reale contenuto, poich� � evidente - ancorch� la Corte territoriale non l'abbia rilevato nella propria motivazione - che l'odierna ricorrente non poteva agire direttamente nei confronti della societ� assicuratrice del ciclomotore del ....; ci� spiega le ragioni per le quali la ... tenti di agire in surrogatoria, ai sensi dell'art. 2900 cod. civ., nei confronti della societ� di assicurazione, senza considerare che l'utilizzazione di tale azione nei confronti del debitor debitoris, cio� la societ� di assicurazione, presuppone che il terzo sia appunto debitor, il che qui non �, perch� il ... non risulta aver mai pagato nulla, sicch� egli non aveva alcun credito nei confronti del proprio assicuratore."