Codice della strada - Art. 236. Norme transitorie relative al titolo IV.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 236. Norme transitorie relative al titolo IV.

1. Le disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si applicano alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che siano rilasciate successivamente al 30 settembre 1993; le disposizioni dell'articolo 117 si applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame superato successivamente al 30 settembre 1993. Le procedure in corso a quel momento sono osservate e le patenti rilasciate secondo le norme gi�  vigenti conservano la loro validit� . Parimenti conservano validit�  le patenti gi�  rilasciate alla predetta data. Tale validit�  dura fino alla prima conferma di validit�  o revisione che si effettua, ai sensi dell'art. 126 o 128, dopo la detta scadenza; in tal caso si proceder� , all'atto della conferma o della revisione, a conformare la patente alle nuove norme. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti di categoria B o superiore, rilasciate anteriormente al 26 aprile 1988, per la guida dei motocicli.

2. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente codice entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti.

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 236 codice della strada: contiene la disciplina transitoria del titolo IV, disponendo che le disposizioni sulle patenti di guida si applicano a quelle previste per qualsiasi tipo di veicolo, rilasciate dopo il 30 settembre 1993. Le disposizioni di cui all'art. 117 si applicano alle patenti rilasciate previo esame di abilitazione regolarmente superato dopo il 30 settembre 1993. Le procedure in corso a quella data e le patenti rilasciate sono regolate dalle norme gi� vigenti. Parimenti conservano validit� le patenti gi� rilasciate alla suddetta data. La validit� dura fino alla prima conferma o revisione (art. 126 o 128), dopo suddetta scadenza; in tal caso si proceder�, al momento della conferma o revisione, a conformare la patente alla nuova normativa. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti B o superiore, rilasciate prima del 26 aprile 1988, per la guida dei motocicli. Le autoscuole esistenti dovranno essere adeguate alle norme del codice entro un anno dalla sua entrata in vigore, mentre fino a tale data sono regolate dalle disposizioni previgenti.