Codice della strada - Art. 226. Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 226. Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale.

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti � istituito l'archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie, come indicato nell'art. 2.

2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilit�  anche da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 10, comma 8.

3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di percorribilit�  da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonch� i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso il Dipartimento per i trasporti terrestri, che � tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al comma 10.

4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 potr�  avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle societ�  concessionarie, per le autostrade in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilit� . Il regolamento determina i criteri e le modalit�  per la formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi.

5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri � istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).

6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di propriet� , a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a totale carico del richiedente e vengono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (1)

7. L'archivio � completamente informatizzato; � popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dal P.R.A., dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalit�  e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.

8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio nazionale dei veicoli.

9. Le modalit�  di accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento.

10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri � istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.

11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonch� a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonch� i dati relativi alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo che comportano decurtazione del punteggio di cui all'articolo 126-bis, agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate (1) (2).

12. L'anagrafe nazionale � completamente informatizzata; � popolata ed aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalit�  e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.

13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno altres� specificati i contenuti, le modalit�  di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.

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(1) Comma modificato dall'art. 16 del d. legisl. 15 gennaio 2002 n. 9.
(2) Cos� modificato dall'art. 22, d. legisl. 30 dic. 1999 n. 507.

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 226 codice della strada: Corte di Cassazione Penale, sezione IV, sentenza n. 1758 del 16/01/2014. Dopo l'esame 
congiunto degli articoli 116, 225 e 226 del Codice della Strada (caso di accertamento del reato  di guida senza patente), la Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato per i seguenti motivi:"La doglianza sulla responsabilit� � generica e comunque attinge un apprezzamento del compendio probatorio satisfattivamente dimostrativo della condizione di irregolarit� in cui versava l'imputato: sul punto, il giudicante si � soffermato valorizzando gli accertamenti effettuati a mezzo dei sistemi informatizzati in dotazione delle forze di polizia ... considerati sufficienti, cos� da rendere non necessario ulteriore verifica presso la Motorizzazione civile."