Codice della strada - Art. 215. Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Sezione II - DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Art. 215. Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo.

1. Quando, ai sensi del presente codice, � prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa � operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi appositi. L'applicazione della sanzione accessoria � indicata nel verbale di contestazione notificato a termine dell'art. 201.

2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all'avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, con le modalit�  previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applica il terzo comma dell'art. 2756 del codice civile.

3. Nell'ipotesi in cui � consentito il blocco del veicolo, questo � disposto dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo le modalit�  stabilite dal regolamento. Dell'eseguito blocco � fatta menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell'art. 201. La rimozione del blocco � effettuata a richiesta dell'avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalit�  stabilite nel regolamento. Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice civile.

4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha effettuato la rimozione o il blocco, il veicolo pu� essere alienato o demolito secondo le modalit�  stabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonch� delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene restituito all'avente diritto.

5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del blocco del veicolo � ammesso ricorso al prefetto, a norma dell'articolo 203.

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 215 codice della strada: Cassazione Penale, Sez. II, Sent. n. 18127/2016: "Sotto il profilo oggettivo, non vi � alcun dubbio che, come ha ineccepibilmente stabilito il Tribunale, l'applicazione delle "sanzioni accessorie presuppone un accertamento amministrativo dell'infrazione che non pu� essere eseguita da organi non dotati di poteri di polizia, il cui intervento avrebbe dovuto essere previamente richiesto dall'Ente proprietario e che, nei limiti delle disponibilit� del servizio, non pu� comunque essere rifiutato ne' dalla Polizia Municipale, trattandosi di interesse locale, ne' da alcuna altra forza di Polizia dotata di analoghi poteri: la suddetta conclusione � stata ampiamente argomentata in punto di fatto (all'area in questione di applicano le norme sul CDS in quanto area privata assoggettata ad uso pubblico) e di diritto (combinato disposto degli artt. 159 e 215 C.d.S. e art. 395 reg. esec.) dal tribunale, sicch�, anche in assenza di una qualsivoglia contestazione da parte dello stesso ricorrente, ad essa � sufficiente rinviare."