Codice della strada - Art. 206. Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Sezione I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME

Art. 206. Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Se il pagamento non � effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria � regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.

3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente all'intendente di finanza competente, il quale d�  in carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 206 codice della strada: Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza n. 20074/2016: "Con il terzo motivo � dedotta violazione degli artt. 27 della legge n. 689 del 1981, 203 e 206 del codice della strada, nonch� vizio di motivazione, e si contesta l'applicazione della maggiorazione vedendosi in materia di violazione del codice della strada. La decisione del Tribunale risulta in linea con la giurisprudenza ormai consolidata (Consiglio di Stato, sentenza n. 636 del 2008, che ha richiamato Corte cost., sentenza n. 308 del 1999), secondo cui la maggiorazione ha natura sanzionatoria, presuppone quindi il ritardo nel pagamento imputabile al debitore, ed in quanto richiamata dall'art. 206 C.d.S. trova applicazione anche in materia di violazioni del codice della strada (Cass., sez. 6-2, ordinanza n. 7811 del 2013; sez. 6-2, sentenza n. 1884 del 2016)."