Codice della strada - Art. 204-bis. Ricorso al giudice di pace.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Sezione I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME

Art. 204-bis. Ricorso al giudice di pace (1)

1. Alternativamente  alla  proposizione  del  ricorso  di  cui all'articolo 203, il  trasgressore  o  gli  altri  soggetti indicati  nell'articolo  196,   qualora   non   sia   stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi  in  cui e'consentito,  possono   proporre   opposizione   davanti all'autorita' giudiziaria  ordinaria.  L'opposizione   � regolata  dall'articolo  7  del  decreto   legislativo   1�settembre 2011, n. 150.
 

 

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 204 bis codice della strada: Cassazione Civile, Sez VI, ordinanza n. 26440/2016: " ...territorialmente competente a decidere sulla suddetta opposizione, avverso la cartella esattoriale emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del Codice della strada, � il giudice del luogo in cui � stata commessa l'infrazione, ai sensi degli artt. 22 delta legge 24/11/1981 n. 689 (attualmente, art. 7, comma 2, dlgs. 150/2011) e 204-bis del Codice delta strada. (...)  Trova pertanto applicazione il principio espresso da Cass., sez. IIINI, 8/8/2014 n. 17841, secondo cui, eccepita l'incompetenza per territorio e per materia del giudice adito, allorch� quest'ultimo declini la competenza in relazione solo alla prima eccezione senza nulla rilevare sulla seconda, la successiva riassunzione del giudizio rende incontestabile anche la competenza per materia del giudice ad quem in mancanza di proposizione, sul punto, dell'istanza di regolamento di competenza, salva, peraltro, la possibilit� del giudice delta riassunzione di sollevare regolamento d'ufficio se ritenga la controversia devoluta al suo esame riconducibile alla competenza, per materia (o per territorio inderogabile), di altro giudice."