Codice della strada - Art. 199. Non trasmissibilit�  dell'obbligazione.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Sezione I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME

Art. 199. Non trasmissibilit�  dell'obbligazione.

1. L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

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art 199 codice della strada: Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Circolare 146 del 4 febbraio 2004 - "Oggetto: Decesso del trasgressore e riflessi sul soggetto obbligato in solido per le sanzioni amministrative. Nota prot. n. 34526 del 26 novembre 2003. Con riferimento alla richiesta di chiarimento in oggetto, in merito al comportamento da adottare nei confronti dei soggetti obbligati in solido, per effetto dell�art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei casi in cui si verifichi il decesso del trasgressore, obbligato principale al pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative irrogate in esecuzione del procedimento amministrativo avviato ai sensi della predetta legge, si rappresenta quanto segue. Si ritiene, alla luce di un orientamento giurisprudenziale ormai da considerarsi consolidato (ex multis Cass. Civ., Sez. III, 6 marzo 2000, n. 2501; Cass. Civ., Sez. I, 2 marzo 1994, n. 2064), di poter sostenere l�interpretazione estensiva del combinato disposto degli artt. 6 e 7 della legge n. 689/1981, in base alla quale la morte dell�autore della violazione determina non soltanto l�intrasmissibilit� ai suoi eredi della obbligazione di pagare la somma dovuta per la sanzione irrogata, ma altres� l�estinzione dell�obbligazione a carico dell�obbligato solidale individuato."