Codice della strada - Art. 198. Pi� violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie.

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"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Sezione I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME

Art. 198. Pi� violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette pi� violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione pi� grave aumentata fino al triplo.

2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.

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art 198 codice della strada: Cassazione Penale, sezione IV, sentenza n. 43371/2015: La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per le seguenti ragioni di di diritto:"La disciplina sanzionatoria applicata dal giudice di merito per i distinti reati contestati ai capi A) e B) � quella prevista in ipotesi di concorso formale di reati dall'art. 81, primo comma, cod. pen. Risulta, infatti, determinata in anni due e mesi sei di reclusione la pena base per il reato pi� grave (capo A), con aumento ad anni tre e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 189, cod. strada (capo B), avendo l'imputato commesso la violazione di due disposizioni con un'azione unitaria. Ma il giudice di merito non avrebbe potuto applicare il criterio di determinazione della sanzione amministrativa accessoria previsto dall'art. 8 legge 24 novembre 1981, n. 689, a mente del quale , posto che, in materia di circolazione stradale, prevale per il principio di specialit� la disciplina dettata dall'art. 198 cod. strada, in base al quale, da tale formulazione dovendosi desumere la volont� del legislatore di escludere che la violazione di diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative diverse da quella pecuniaria, come nel caso in esame, consenta la determinazione della misura della sanzione secondo criteri diversi da quello del cumulo delle sanzioni previste per ciascun reato, indipendentemente dal fatto che le plurime violazioni conseguano a pi� condotte esecutive del medesimo disegno criminoso ovvero ad un'unica condotta."