Codice della strada - Art. 188. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 188. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide.

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità  di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.

2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità  nel medesimo indicate.

3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338. 

5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169. 


Indice codice della strada commentato

Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 188 codice della strada: Cassazione Penale, sezione V, sentenza n. 34318/2015: "ai sensi dell'art. 53 bis della Legge 1 agosto 2003 n. 214, che ha novellato l'articolo 3 del Codice della strada, i soggetti disabili sono da considerare utenti deboli della strada, come tali meritevoli di una particolare tutela perché maggiormente esposti ai pericoli derivanti dalla circolazione stradale; inoltre, ai sensi dell'articolo 188 del Codice della strada "per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide, gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse; nel caso di specie opera la causa di non punibilità di cui all'articolo 393 bis c.p., che ricorre quando il comportamento del soggetto passivo - pur nello svolgimento- di attività legittima ed eseguita per fini propri dell'ufficio, costituisce, però, un comportamento scorretto, incivile, inurbano, o comunque quando le condotte di violenza o minaccia rivolte nei suoi confronti, non rivelino alcuna volontà di opporsi allo svolgimento dell'atto d'ufficio, ma rappresentino piuttosto una forma di contestazione della pregressa attività svolta dal pubblico ufficiale, da inquadrare nell'ambito della diversa ipotesi delittuosa di cui all'art. 612, o 581 c.p."