Codice della strada - Art. 188. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 188. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide.

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonch� la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilit�  di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.

2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalit�  nel medesimo indicate.

3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 85 a � 338. 

5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 41 a � 169. 


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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 188 codice della strada: Cassazione Penale, sezione V, sentenza n. 34318/2015: "ai sensi dell'art. 53 bis della Legge 1 agosto 2003 n. 214, che ha novellato l'articolo 3 del Codice della strada, i soggetti disabili sono da considerare utenti deboli della strada, come tali meritevoli di una particolare tutela perch� maggiormente esposti ai pericoli derivanti dalla circolazione stradale; inoltre, ai sensi dell'articolo 188 del Codice della strada "per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide, gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonch� la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilit� di esse; nel caso di specie opera la causa di non punibilit� di cui all'articolo 393 bis c.p., che ricorre quando il comportamento del soggetto passivo - pur nello svolgimento- di attivit� legittima ed eseguita per fini propri dell'ufficio, costituisce, per�, un comportamento scorretto, incivile, inurbano, o comunque quando le condotte di violenza o minaccia rivolte nei suoi confronti, non rivelino alcuna volont� di opporsi allo svolgimento dell'atto d'ufficio, ma rappresentino piuttosto una forma di contestazione della pregressa attivit� svolta dal pubblico ufficiale, da inquadrare nell'ambito della diversa ipotesi delittuosa di cui all'art. 612, o 581 c.p."