Codice della strada - Art. 185. Circolazione e sosta delle autocaravan.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 185. Circolazione e sosta delle autocaravan.

1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.

2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.

4. E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

5. Il divieto di cui al comma 4 � esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.

6.  Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 85 a � 338. 

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonch� i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.

8. Con decreto del Ministro della sanit� , di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.

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art 185 codice della strada: La direttiva del 02/04/2007 prot. 0031543 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha sancito che: �Ai sensi dell�articolo 185 del Codice della Strada non si pu� escludere dalla circolazione l' �autocaravan� (autoveicolo ai sensi dell�articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch�esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona � sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta � auspicato l�attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall�autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione (�). Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l�ordinanza che interdica la circolazione o l�accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove �, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi lo stesso ingombro.� La direttiva � stata recepita: dal Ministero dell�Interno (circolare n. 0000277 del 14/01/2008) e inviata a tutte le prefetture; dall�A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) il 10/03/2008; dall�U.P.I. (Unione delle Province d�Italia) il 18/04/2008 e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali � Corpo Forestale dello Stato (circolare 1721 3/B del 07/05/2008).