Codice della strada - Art. 181. Esposizione dei contrassegni per la circolazione.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 181. Esposizione dei contrassegni per la circolazione.
1. E' fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno [attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello (1)] relativo all'assicurazione obbligatoria.
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purch� abbiano con s� i contrassegni stessi. (1)
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 25 a � 100. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180.
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art 181 codice della strada: Corte di Cassazione Penale, Sezione II, sentenza n. 299 del 08/01/2014:"Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la falsificazione materiale del contrassegno assicurativo relativo alla responsabilit� civile degli autoveicoli commessa da un soggetto privato che ne faccia uso mediante esibizione sull'autovettura, integra gli estremi del reato di falsit� in scrittura privata, ma non quello di ricettazione, a meno che il modulo contrattuale e il relativo contrassegno non provengano a loro volta da reato. Ci� in quanto "prima dell'utilizzazione, la contraffazione del documento � un fatto penalmente irrilevante e, quindi, la consegna del documento da parte dell'autore della contraffazione o di chiunque altro al soggetto che poi lo utilizzer�, non pu� integrare gli estremi della condotta del delitto di ricettazione, perch� manca il reato presupposto" (Cass. sez. 2, 17.3.2009, n. 16566; Cass. sez. 2, 5.7.2011, n. 27413)."