Codice della strada - Art. 15. Atti vietati.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo I - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

Art. 15. Atti vietati.

1. Su tutte le strade e loro pertinenze � vietato: (1)

a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;

b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;

c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;

d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;

e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;

f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;

f-bis) insozzare  la  strada  o  le  sue  pertinenze  gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento. (2)

g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;

h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;

i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.

2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), � soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.

3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i), � soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99.

3-bis. Chiunque viola il divieto di  cui  al  comma  1,  lettera f-bis), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105 a euro 422. (3)

4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 e 3-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (4)

 

(1) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
(2) Lettera inserita dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
(3) Comma inserito dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
(4) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
 

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 15 codice della strada, comma 1 f); f - bis): Corte di Cassazione Penale, sezione III, sentenza n. 15659 del 08/04/2014 ha equiparato, dal punto di vista sanzionatorio, il reato di deposito provvisorio incontrollato di rifiuti al deposito incontrollato o abbandono di rifiuti in via definitiva "... l'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte ha tracciato un chiaro discrimine fra le ipotesi in materia di deposito dei rifiuti confluite nella previsione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 1 distinguendo l'ipotesi di deposito temporaneo, di deposito preliminare o stoccaggio e di deposito incontrollato o abbandono di rifiuti. Il deposito temporaneo ricorre in presenza di un raggruppamento di rifiuti effettuato nel luogo della loro produzione, prima della raccolta, intendendo per essa le l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; tale deposito � lecito se vengano rispettate le condizioni, anche di durata temporanea, e di altro genere connesse alla natura dei rifiuti, previste dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 6, lett. m). Nel caso tali condizioni non vengano rispettate, il deposito temporaneo va qualificato come "deposito preliminare", o stoccaggio, attivit� per la quale sono necessarie l'autorizzazione o la comunicazione in procedura semplificata, previste dal citato D.Lgs., in difetto delle quali il deposito integra un reato (Sez. 3, n. 21024 del 25/02/2004). Infine ricorre il reato di deposito incontrollato di rifiuti nel caso di l'attivit� di stoccaggio e smaltimento di materiali eterogenei ammassati alla rinfusa, senza alcuna autorizzazione, su un'area rientrante nella disponibilit� dell'imputato (Sez. 3, Sentenza n. 15593 del 24/03/2011). Data tale distinzione, emerge che lo stoccaggio provvisorio, inteso come accantonamento di rifiuti in attesa del loro riutilizzo o smaltimento, � stato equiparato, sul piano sanzionatorio, alla fattispecie criminosa del deposito incontrollato o abbandono di rifiuti in via definitiva, costituendo anche lo stoccaggio un reato ove esso venga effettuato senza le prescritte autorizzazione di legge, che non ammettono equipollenti, non sono implicitamente ravvisabili e devono essere espressamente, formalmente, rilasciate prima dell'inizio dell'attivit�."