Codice della strada - Art. 132. Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 132. Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri.

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano gi�  adempiuto alle formalit�  doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine (1).

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia.

3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalit�  che verranno stabilite nel regolamento.

4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 85 a � 338.

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art 132 codice della strada: Ministero dell�Interno, parere n. 300/A/1/27794/111/56 del 24 ottobre 2007  - Nazionalizzazione dei veicoli di propriet� di cittadini della U.E. che hanno acquisito la residenza in Italia -: �Si fa riferimento al quesito qui pervenuto con nota n. 38271/07 Coll. n. 29957/07 del 1� giungo 2007, concernente la corretta disciplina sanzionatoria da applicare ai casi di cittadini comunitari che dopo aver stabilito la loro residenza in Italia, continuano a circolare sul territorio nazionale con veicoli di loro propriet�, senza aver provveduto a nazionalizzare il mezzo. Nel merito della questione, acquisito il parere del Ministero dei Trasporti, si ritiene che anche nei confronti dei conducenti dei veicoli di cui trattasi, � configurabile l�applicazione delle disposizioni dell�art. 132 del Codice della Strada con le relative sanzioni di cui al comma 5 del medesimo articolo�.