Codice della strada - Art. 130. Revoca della patente di guida.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 130. Revoca della patente di guida.

1. La patente di guida � revocata dai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C:

a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;

b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non pi� idoneo;

c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero (1).

2. Allorch� siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato pu� direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validit� , una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticit�  previsti dall'art. 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata.

2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, � atto definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, � ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro � comunicato all'interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso � accolto, la patente � restituita all'interessato. (2)

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 130 codice della strada: Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 2291 del 05/05/2014 (articoli 120, 130 e 219 del Codice della Strada): "... nella sistematica della legge n. 1423/1956 come modificata dalla legge n. 327/1988 (che era quella vigente all�epoca della formulazione dell�art. 120 del Codice della Strada nel testo attuale, per il profilo che qui interessa) emerge in modo chiaro che il mero avviso orale non si configura come una �misura di prevenzione� bens� come un antecedente necessario dell�applicazione delle misure di prevenzione propriamente dette ex artt. 3 e 4 sempre della legge n. 1423/1956, secondo i quali le misure di prevenzione ivi previste si applicano qualora, dopo l�avviso orale, il soggetto abbia perseverato nelle sue condotte riprovevoli. In effetti, si � rilevato che le misure di sicurezza impongono vincoli di fare e di non fare che limitano in qualche modo la libert� personale e in particolare privano della facolt� di tenere comportamenti che altrimenti sarebbero leciti; al contrario il semplice avviso orale � ossia, come nella fattispecie, quello non accompagnato dalle eventuali prescrizioni ai sensi dell�art. 3, c. 4, D.Lgs. n. 159/2011- non comporta alcun vincolo consistendo soltanto nella intimazione di tenere, come per tutti i cittadini, �una condotta conforme alla legge�. Si soggiunge che la revoca della patente, oltre a costituire una sanzione non esplicitamente prescritta per la fattispecie, non consente di certo n� agevola la imposta "condotta conforme alla legge". In conclusione, l�avviso orale non accompagnato dalle ulteriori prescrizioni (previste dalla legge solo come eventuali a discrezione delle autorit� di p.s.) non pu� essere considerato di per s� una "misura di prevenzione" e non d� luogo all�applicazione dell�art. 120 del Codice della Strada."