Codice della strada - Art. 130-bis. Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 130-bis. ? (Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone). (1) (2) 



(1) Articolo inserito dalla Legge n. 168 del 17 agosto 2005 (G.U. n. 194 del 22 agosto 2005) di conversione con modifiche, del D.L. 115/2005
(2) Articolo abrogato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).

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art 130 bis codice della strada: introdotto dall'art 5 bis del Decreto legislativo del 30 giugno 2005 n. 115, l'articolo � stato in seguito abrogato dal comma 5 dell'art. 43 della L. 29 luglio 2010, n. 120. La disposizione disponeva la revoca della patente di guida nelle ipotesi in cui il titolare della stessa, in seguito alla violazione delle disposizioni di cui al titolo V del Codice della strada, provocava con la propria condotta la morte di altre persone. La norma precisava che la revoca doveva essere disposta se la violazione veniva commessa in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.