Codice della strada - Art. 118-bis. Requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali

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"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI 

Art. 118-bis (Requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali.

1.Ai fini del rilascio di una patente di guida  o  di  una  delle abilitazioni  professionali  di   cui   all'articolo   116,   nonche' dell'applicazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  126,  per residenza si intende la residenza normale in Italia di  cittadini  di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

2. Per residenza normale in Italia si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altres� per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non e' necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente codice, � equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno.

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art 118 bis codice della strada: si riporta il testo dell'art 12 della Direttiva UE 2006/126/CE sulla patente AM e sui requisiti minimi degli esami di guida, contenete la definizione di Residenza normale: "Ai fini della presente direttiva, per residenza normale si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persone e il luogo in cui essa abita. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto soggiorna alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o pi� Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non � necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale."