Codice della strada - Art. 113. Targhe delle macchine agricole.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo IV- CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE OPERATRICI
Art. 113. Targhe delle macchine agricole.
1. Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 57, comma 2, lettera a), punti 1) e 2), per circolare su strada devono essere munite posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
2. L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato con la targa ripetitrice della macchina agricola traente, quando sia occultata la visibilit� della targa d'immatricolazione di quest'ultima.
3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso.
4. La targatura � disciplinata dalle disposizioni degli articoli 99, 100 e 102, in quanto applicabili. Per la produzione, distribuzione e restituzione delle targhe si applica l'art. 101.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo � soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, stabilite dagli articoli 100, 101 e 102 (1).
6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con proprio decreto, le modalit� per l'applicazione di quanto previsto al comma 4.
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art 113 codice della strada: Corte di Cassazione Penale - Sez. IV, Sentenza n. 36388 del 05/09/2013 - Art. 100 e 113 del C.d.S - "Le targhe di immatricolazione dei veicoli sono inquadrate nella categoria delle certificazioni amministrative, e la loro falsificazione per distruzione o occultamento integra la fattispecie delittuosa descritta sub artt. 490 e 477 del codice penale. Tanto, hanno opportunamente soggiunto gli stessi giudici, alla stregua del principio affermato da questa Corte con sentenza n. 4193/1984, espressamente richiamata nella sentenza impugnata, preceduta (Cass. nn. 182/1981, 10709/1982, 8439/1983, 9869/1984) e seguita (Cass. nn. 9337/1988, 13029/2000, 46326/2007, 35434/2010) da numerose altre decisioni conformi, dalle quali non vi � motivo di discostarsi."