Codice della strada - Art. 103. Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Sezione III - DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE

Attenzione: le modifiche operate dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.) saranno operative dopo sei mesi dall'adozione del Regolamento attuativo, da emanare entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge.

Art. 103. Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.

1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso per reimmatricolazione, comprovata  dall'esibizione  della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla  documentazione comprovante la radiazione dal PRA, restituendo il certificato di propriet�  e la carta di circolazione. L'ufficio del P.R.A. ne d�  immediata comunicazione all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvedendo altres� alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalit�  per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e il Dipartimento per i trasporti terrestri.

2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altres�, ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. L'ufficio competente del P.R.A. � tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1 (2).

3. (3)

4. (3)

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 169 a � 680. IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PERIODO. 

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(1)(2) La materia � ora regolata dall'art. 46 del decreto legisl. 5 febbraio 1997, n. 22, modificato dall'art. 6 del decreto legisl. 8 novembre 1997, n. 389, il quale dispone:
ART. 46
(Veicoli a motore)
1. Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione pu� altres� consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprietario del veicolo consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalit�  del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo nonch� l'assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro Automobilistico (PRA).
5. Dal 30 giugno 1998 la cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro sessanta giorni dalla consegna del veicolo e del rimorchio da parte del proprietario, il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di propriet� , la carta di circolazione e le targhe al competente ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilit�  civile, penale e amministrativa connessa con la propriet�  dello stesso.
6-bis. I gestori di centri di raccolta, i concessionari e i gestori delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.
6-ter. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6-quater. Agli stessi obblighi di cui al comma 6-bis e 6-ter sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'art. 215, comma 4, del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
7. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.
8. Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attivit�  di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attivit�  di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione emana le norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma 8.

(3) Commi abrogati dall'art. 56, lettera f-bis, decreto legisl. 5 febbraio 1997, n. 22, aggiunta dall'art 7 del decreto legisl. 8 novembre , n.389

(4) Periodo abrogato dalla stessa disposizione di cui alla nota (2).

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 103 codice della strada: ACI Servizio gestione PRA- Prot. n. 005/0005628/16 - 6 luglio 2016: "la nuova formulazione dell'art. 103 CdS presentava problemi interpretativi, questo Servizio aveva anticipato che avrebbe richiesto i chiarimenti necessari alle Amministrazioni competenti. Al riguardo, si comunica che il Ministero della Giustizia con nota n. 21198 del 04.02.2016 ha fornito una serie di chiarimenti interpretativi sulle concrete modalit� di applicazione delle nuove disposizioni in materia di radiazione per esportazione in Paesi UE, confermando che, in seguito alle modifiche introdotte all'art. 103 CdS, l'esportazione di un veicolo all'estero "pu� avvenire unicamente affinch� lo stesso venga reimmatricolato nel Paese di destinazione". II Ministero ha, inoltre, precisato che il termine "cessione intracomunitaria" contenuto nel nuovo testo dell'art. 103 CdS deve essere inteso in senso ampio, in quanto l'applicazione delle nuove disposizioni non si limita alle sole ipotesi di trasferimento dei diritti di propriet� o di godimento su un determinato veicolo, ma riguarda in generale tutti i casi di esportazione per reimmatricolazione in altri Paesi UE, compresa l'ipotesi in cui un cittadino italiano si trasferisca all'estero portando con s� il proprio veicolo. Sempre in tema di esportazione in Paesi UE, con particolare riferimento a cosa debba intendersi per "documentazione comprovante la radiazione dal PRA", secondo il Ministero della Giustizia la documentazione da produrre al fine di comprovare "la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso per reimmatricolazione" pu� ritenersi la stessa che ACI, nella vigenza della precedente versione dell'art. 103 CdS, richiedeva in tali casi, con particolare riferimento alle circolari n. 4202 del 03.07.2014 e n. 4401 del 16.07.2014 e all'elencazione dei documenti principali ed equipollenti contenuta nella "scheda radiazioni per esportazione (versione 2.0)". Al riguardo si evidenzia che il Ministero ha riconosciuto la competenza dell'ACI nell'individuazione della "documentazione comprovante la radiazione dal PRA" in quanto soggetto delegato dallo Stato alla gestione del Pubblico Registro Automobilistico. Si conferma, pertanto, che in materia di radiazioni per esportazione in Paesi UE continueranno ad applicarsi le attuali disposizioni."