Codice della strada - Art. 101. Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Sezione III - DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE

Art. 101. Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe. (1)

1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto, sentiti il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attivit�  previste dall'art. 208, comma 2 .(2) Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, assegna annualmente i proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero dei lavori pubblici nella misura del venti per cento e alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura dell'ottanta per cento. Il Ministro del tesoro � autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.

3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere restituiti all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. in caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro novanta giorni dal rilascio del documento stesso.

4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione.

5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 422 a � 1.697. 

6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze

art 101 codice della strada: con il decreto 27 febbraio 2012, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: "Visto l'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale demanda al Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione del prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore e dei rimorchi, comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attivit� previste dall'art. 208, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;... Vista la lettera del 4 novembre 2011, protocollo n. 86869, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, ha comunicato i costi di produzione delle targhe per i veicoli a motore e per i rimorchi;  Ritenuto di dover provvedere alla fissazione del prezzo di vendita delle suddette targhe ... ; Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1: "1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, il prezzo di vendita delle targhe per veicoli a motore e per i rimorchi e' fissato nella misura seguente (rinvio alla tabella di dettaglio) Art. 2 Il versamento del costo di produzione, nonch� della quota di maggiorazione, dovr� essere effettuato cumulativamente sul conto corrente postale 121012, intestato alla sezione tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Acquisto targhe veicoli a
motore  ..."