Codice della strada - Art. 1. Principi generali.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Principi generali.
1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalit� primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.
2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade � regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualit� della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidit� della circolazione.
3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.
4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione pubblica i dati pi� significativi utilizzando i pi� moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
articolo 1 codice della strada: Cassazione Penale, sezione IV; sentenza n. 2582 del 26/01/2011. La Cassazione fornisce la definizione di strada ai fini della concreta applicazione delle disposizioni del Codice della Strada: "La nozione di �strada� ex art. 2 c.s. attiene a una superficie destinata ad uso pubblico, a nulla rilevando la titolarit� pubblica o privata della propriet�, poich� � soltanto l�uso pubblico a giustificare, per ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva, la soggezione di un�area alla normativa del Codice della strada." Dalla sentenza si evince che il criterio prevalente per ritenere una strada pubblica, non dipende dal soggetto che ne ha la titolarit�, bens� l'uso pubblico appunto, a cui essa � destinata.