Della responsabilita' per danni a terzi sulla superficie e per dani da urto
Raccolta Normativa - Indice del codice della navigazione
Parte
II
Della navigazione aerea
Libro secondo
Della proprietà e dell'esercizio dell'aeromobile
Titolo II
Della responsabilità per danni a terzi sulla superficie e per dani da urto
Art. 965 -
Responsabilità dell'esercente per danni a terzi sulla
superficie
La responsabilità dell'esercente per i danni
causati dall'aeromobile a persone ed a cose sulla superficie e'
regolata dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si
applicano anche ai danni provocati sul territorio nazionale da
aeromobili immatricolati in Italia. La stessa disciplina si applica
anche agli aeromobili di Stato e a quelli equiparati, di cui agli
articoli 744 e 746.
Art. 966 - Danni da urto
In
caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in volo e una
nave in movimento si applicano gli articoli da 482 a 487. L'aeromobile
si considera in volo dall'inizio delle manovre per l'involo al termine
di quelle di approdo.
Art. 967 - Danni da spostamento
d'aria o altra causa analoga
Le stesse norme di cui all'articolo
966 si applicano quando i danni sono causati da spostamento d'aria o
altra causa analoga, anche se fra gli aeromobili in volo o fra
l'aeromobile in volo e la nave in movimento non vi e' stata collisione
materiale.
Art. 968 - Danni a terzi sulla
superficie in seguito a urto
In caso di danni a tErzi sulla
superficie in seguito a urto, Nei rapporti fra gli esercenti il
risarcimento dovuto si ripartisce secondo la gravità delle
colpe rispettivamente commesse dagli esercenti stessi o dai loro
dipendenti e preposti e secondo l'entità delle conseguenze
di tali colpe; ovvero si ripartisce in parti uguali se il danno e'
prodotto da forZa maggiOre o se, date le circostanze, non e' possibile
accertare l'esistenza di colpa ovvero la gravità delle colpe
rispettive e l'entità delle relative conseguenze.
Art. 969 - Limitazione del debito
nei rapporti fra gli esercenti
I limiti previsti nell'articolo 971
si applicano anche nei rapporti fra gli esercenti solidalmente
obbligati ai sensi degli articoli 484, secondo comma, e 968.
Art. 970 - Decadenza e
prescrizione
del diritto di regresso
Nel caso previsto dall'articolo 968,
l'esercente decade dal diritto di regresso verso gli altri obbligati se
non notifica a costoro entro tre mesi l'intimazione ricevuta dal terzo
danneggiato. Il diritto medesimo si prescrive con il decorso di un anno
dal giorno del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato.
Art. 971- Limiti del
risarcimento
complessivo
l risarcimento complessivo dovuto dall'esercente,
responsabile ai sensi degli articoli da 965 a 967, e' limitato alle
somme previste dalla normativa comunitaria come copertura assicurativa
minima della responsabilità verso i terzi per incidente per
ciascun aeromobile.
Art. 972 - Limitazione
del
risarcimento per danni da urto
Tutte le norme che regolano la
limitazione del risarcimento e la sua attuazione in caso di
responsabilità per danni a terzi sulla superficie si
applicano anche alla responsabilità per danni da urto,
spostamento d'aria o altra causa analoga.
(Art. 973
- Prescrizione)
(Art.
974 - Danni da urto, da spostamento d'aria o altra causa analoga)
(art.
975 - Limite del risarcimento)
(art.
976 - Concorso dei creditori)
(Art.
977 - Esclusione della limitazione)
(Art.
978 - Danni a terzi sulla superficie in seguito ad urto)
(Art.
979 - Decadenza e prescrizione del diritto di regresso)
(Art.
980 - Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti)