Del contratto di lavoro del personale di volo

Raccolta Normativa - Indice del codice della navigazione
Parte II 
Della navigazione aerea

Libro secondo
Della proprietà e dell'esercizio dell'aeromobile

Titolo quarto
Del contratto di lavoro del personale di volo

Capo I
Della formazione del contratto

Art. 900 - Idoneità fisica

L’assunzione degli iscritti negli albi o nel registro del personale di volo, destinati a far parte dell’equipaggio, deve essere effettuata con l’osservanza delle norme sulle visite mediche dirette ad accertare l’idoneità degli iscritti, in rapporto al servizio cui devono essere adibiti a bordo.

Le modalità per le visite sono stabilite ai sensi del secondo comma dell’articolo 734.


Art. 901 - Capacità dei minori degli anni diciotto

Il minore di anni diciotto iscritto tra il personale addetto ai servizi complementari di bordo può, con il consenso di chi esercita la potestà o la tutela, prestare il proprio lavoro per i servizi complementari di bordo, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne derivano. 

La revoca del consenso alla iscrizione nel registro da parte di chi esercita la potestà  dei genitori o la tutela, fa cessare la capacità del minore alla stipulazione di nuovi contratti di lavoro, ma non lo priva della capacità di esercitare i diritti e le azioni che derivano da contratti precedentemente stipulati nè della capacità di prestare il proprio lavoro, fino al compimento del viaggio in corso.


Art. 902 - Tipi e durata del contratto

Il contratto di lavoro può essere stipulato a tempo determinato e a tempo indeterminato.

Il contratto si reputa a tempo indeterminato se la fissazione del termine non risulta giustificata dalla specialità del rapporto.


Art. 903 - Forma del contratto

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato deve esser provato per iscritto.


Art. 904 - Contenuto del contratto

Il contratto di lavoro stipulato per atto scritto dEve eNunciare:
  • 1) il nome, il luogo e la data di nascita  e il domicilio del lavoratore;
  • 2) la qualifica e le mansioni;
  • 3) la decorrenZa del cOntratto e, se questo è a tempo determinato, la relativa durata;
  • 4) la durata dell’eventuale periodo di prova;
  • 5) la misura e le modalità della retribuzione;
  • 6) l’indicazione del contratto collettivo, quando esista;
  • 7) la data e il luogo di conclusione del contratto.

Capo II
Degli effetti del contratto

Art. 905 - Servizio a bordo

Il lavoratore non è tenuto a prestare un servizio diverso da quello per il quale è stato assunto.

Tuttavia a bordo il comandante dell’aeromobile, nell’interesse della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell’equipaggio a un servizio diverso da quello per il quale sono stati assunti, purché non sia inadeguato alla loro categoria e al loro grado. In caso di necessità per la sicurezza della spedizione, i componenti dell’equipaggio possono essere adibiti a qualsiasi servizio.

I componenti dell’equipaggio, che esercitano mansioni diverse da quelle per le quali sono stati assunti, hanno diritto alla maggiore retribuzione che sia connessa a tali mansioni.


Art. 906 - Caricazione abusiva di merci

Il comandante e gli altri componenti dell’equipaggio non possono caricare sull’aeromobile merci per proprio conto, senza il consenso scritto dell’esercente o di un suo rappresentante.

Il componente dell’equipaggio, che contravviene al divieto del comma precedente, è tenuto a pagare il prezzo del trasporto in misura doppia di quella corrente nel luogo e alla data della caricazione, per il medesimo viaggio e per merce della stessa specie di quella indebitamente caricata, senza pregiudizio del risarcimento del danno.


Art. 907 - Indennità di volo

Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un’indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi.


Art. 908 - Cattura del lavoratore

In caso di cattura avvenuta durante il servizio, il lavoratore ha diritto alla retribuzione per la durata e nella misura stabilita dalle norme corporative, e in mancanza, quando la cattura sia avvenuta senza sua colpa, per la durata di un anno.


Art. 909 - Malattie o ferite del lavoratore

Il lavoratore che contragga malattie o riporti lesioni ha diritto all’assistenza sanitaria a spese dell’esercente nei limiti stabiliti dalle norme corporative o in mancanza dagli usi, e alla retribuzione per la durata e nella misura stabilita dalle norme corporative stesse o in mancanza dagli usi.

Tuttavia, se il lavoratore si è intenzionalmente procurato la malattia, ovvero ha contratto la malattia o riportato la lesione per sua grave colpa mentre si trovava a terra e non per causa di servizio, l’esercente è egualmente tenuto a provvedere all’assistenza sanitaria, ma ha diritto di ripeterne le spese.

Nel caso previsto dal comma precedente, il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per tutto il tempo durante il quale è inabile al servizio.


Art. 910 - Indennità per perdita degli indumenti

In caso di perdita degli indumenti o del bagaglio in conseguenza di un sinistro della navigazione, spetta al lavoratore un’indennità nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi.


Art. 911 - Compenso per prestazioni in caso di perdita dell’aeromobile

Il lavoratore, che, in seguito alla perdita dell’aeromobile abbia prestata la propria opera per il ricupero di relitti a norma dell’articolo 812, ha diritto a uno speciale compenso nella misura fissata dalle norme corporative, o, in mancanza, stabilita sulla base dei rischi corsi, delle fatiche compiute, nonché della retribuzione percepita.

Capo III
Della cessazione e della risoluzione del contratto

Art. 912 - Proroga del contratto

Il contratto di lavoro a tempo determinato cessa di diritto con la scadenza del termine stabilito; ma se il termine scade in corso di viaggio, il contratto s’intende prorogato fino a quando l’aeromobile non sia ritornato nel luogo di partenza.

L’esercente tuttavia può sbarcare il personale in un approdo intermedio, assumendosi le spese del rimpatrio. Anche in tal caso il contratto s’intende prorogato fino al giorno d’arrivo al luogo di partenza.


Art. 913 - Cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà di una delle parti

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato cessa per volontà dell’esercente o del lavoratore, purché ne sia dato preavviso all’altro contraente nei termini stabiliti dalle norme corporative o in mancanza dagli usi.


Art. 914 - Risoluzione di diritto del contratto

Il contratto si risolve di diritto:
  • 1) in caso di morte del lavoratore;
  • 2) quando il lavoratore è cancellato dagli albi o dal registro, ovvero sospeso o interdetto dal titolo professionale o dall’esercizio della professione aeronautica;
  • 3) in caso di revoca, da parte di chi esercita la potestà  dei genitori o la tutela, del consenso all’iscrizione del minore degli anni diciotto nel registro di cui all’articolo 735;
  • 4) in caso di ritiro della licenza del lavoratore prevista dal regolamento.

Art. 915 - Presunzione di perdita dell’aeromobile

Quando si presume che l’aeromobile sia perduto, il contratto di lavoro si considera risolto, nei confronti degli eredi presunti del lavoratore e degli altri aventi diritto, nel giorno successivo a quello al quale risalgono le ultime notizie.


(Art. 916 - Facoltà di risoluzione del contratto da parte dell’esercente)
(L’esercente ha facoltà, in qualunque tempo e luogo, di risolvere il contratto, salvi i diritti spettanti al lavoratore.

Tuttavia, in caso di cattura, di malattia o di ferita del lavoratore, l’esercente non può avvalersi di tale facoltà prima del decorso del periodo fissato dalle norme corporative o in mancanza dagli usi.)


Art. 917 - Cambiamento dell’esercente

In caso di cambiamento dell’esercente, il nuovo esercente succede al precedente in tutti i diritti ed obblighi derivanti dai contratti di lavoro, ma il lavoratore può chiedere la risoluzione del contratto .

Se l’aeromobile è in viaggio, la risoluzione può essere chiesta solo all’arrivo in un aeroporto nazionale.


Art. 918 - Retribuzione spettante al lavoratore in caso di risoluzione del contratto

In caso di risoluzione del contratto, la retribuzione, se stabilita a tempo, è dovuta fino al giorno della risoluzione.

Capo IV
Dei diritti derivanti dalla cessazione e dalla risoluzione del contratto

Art. 919 - Indennità in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà dell’esercente  

In caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, per volontà dell’esercente, è dovuta al lavoratore una indennità pari al numero di giornate di retribuzione determinato dalle norme corporative e in mancanza dagli usi, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato.


Art. 920 - Indennità in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato
In caso di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, è dovuta al lavoratore un’indennità nella misura stabilita dall’articolo precedente, salvo che la risoluzione avvenga per fatto imputabile al lavoratore stesso.


Art. 921 - Indennità nel caso di perdita presunta dell’aeromobile

Se il contratto di lavoro è considerato risolto ai sensi dell’articolo 915, è dovuta una indennità nella misura stabilita dalle norme corporative o, in mancanza, pari a due mensilità della retribuzione.

L’indennità è attribuita alle persone indicate nel primo comma dell’articolo 936, e ripartita fra di esse in parti eguali; in mancanza delle persone predette, l’indennità è devoluta al fondo di previdenza per il personale di volo.

Art. 922 - Indennità in caso di risoluzione del contratto

Se l’esercente si avvale della facoltà di risoluzione del contratto a tempo indeterminato senza preavviso, ai sensi dell’articolo 916, è dovuta al lavoratore, oltre l’indennità prevista nell’articolo 920, un’altra indennità pari a tante giornate di retribuzione, quanti avrebbero dovuto essere i giorni di preavviso.

Nel caso previsto dal comma precedente, se il preavviso è dato in misura inferiore a quella determinata ai sensi dell’articolo 913, è dovuta un’indennità pari a tante giornate di retribuzione quanti sono i giorni di preavviso mancanti.

L’indennità non è dovuta se la risoluzione del contratto avviene per colpa del lavoratore.


Art. 923 - Determinazione dell’indennità

Quando, a norma delle disposizioni di questo codice, una indennità è commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto di lavoro, s’intendono comprese nella retribuzione lo stipendio o la paga base e le altre indennità di carattere fisso e continuativo, a tal fine indicate dalle norme corporative.

A partire dal 1° febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennità di cui agli articoli 919 e 920 gli ulteriori aumenti dell’indennità di contingenza e di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977.

Capo V
Del rimpatrio

Art. 924 - Obbligo del rimpatrio

Quando il contratto di lavoro cessa o si risolve in luogo diverso da quello di assunzione, l’esercente è tenuto a provvedere al rimpatrio del lavoratore.

Se la risoluzione del contratto è avvenuta per colpa del lavoratore, ovvero per malattia o per lesioni, nei casi previsti dal secondo comma dell’articolo 909, l’esercente ha diritto ad essere rimborsato dal lavoratore delle spese sostenute per il suo rimpatrio.

Qualora l’esercente non provveda, il rimpatrio è eseguito a cura e spese dell’autorità aeronautica o dell’autorità consolare. L’autorità aeronautica emette ingiunzione a carico dell’esercente per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato.


Art. 925 - Contenuto dell’obbligo di rimpatrio

L’obbligo di provvedere al rimpatrio del lavoratore comprende le spese necessarie per il viaggio, l’alloggio e il mantenimento, fino all’arrivo a destinazione, nonché durante l’eventuale ricovero per sorveglianza sanitaria.

Fuori dei casi previsti dal secondo comma dell’articolo precedente, l’esercente è tenuto a corrispondere al lavoratore, durante il rimpatrio, una indennità giornaliera pari alla retribuzione determinata ai sensi dell’articolo 923.

In caso di perdita dell’aeromobile, l’esercente è altresì tenuto a fornire ai componenti dell’equipaggio gli indumenti necessarii.


Art. 926 - Rimpatrio del lavoratore ammalato o ferito

Se il lavoratore è sbarcato per malattia o lesioni, il comandante deve depositare presso l’autorità aeronautica o quella consolare la somma necessaria per la cura e il rimpatrio, nonché l’indennità spettante al lavoratore ai sensi del secondo comma dell’articolo precedente.

All’estero, dove non sia autorità consolare, il comandante deve provvedere al ricovero del lavoratore in luogo di cura, depositando presso l’ente o la persona incaricata della cura le somme indicate nel comma precedente.
Se il rimpatrio deve avvenire prima che il lavoratore sia completamente guarito, vi si provvede seguendo le prescrizioni del medico che ha avuto in cura il lavoratore medesimo; quando il viaggio deve compiersi per aria o per mare, esso è effettuato, qualora le prescrizioni mediche lo esigano, su aeromobile o su nave provvisti del servizio sanitario.


Art. 927 - Luogo di rimpatrio

Il rimpatrio del lavoratore si compie con il suo ritorno nel luogo di assunzione .

Tuttavia, se il lavoratore ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno del lavoratore stesso in altra località da lui indicata.


Art. 928 - Rimpatrio a mezzo di imbarco su altro aeromobile

L’obbligo di provvedere al rimpatrio del lavoratore può essere soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente occupazione retribuita su altro aeromobile, che si rechi nel luogo di rimpatrio o in località vicina. In quest’ultimo caso sono a carico dell’esercente le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo di rimpatrio.

Se la retribuzione, percepita dal lavoratore a bordo dell’aeromobile sul quale viene imbarcato, è inferiore alla indennità spettantegli ai sensi del secondo comma dell’articolo 925, l’esercente è tenuto a corrispondergli la differenza.


Art. 929 - Rimpatrio di stranieri assunti su aeromobili italiani

Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri assunti su aeromobili nazionali, purché gli Stati di cui essi hanno la cittadinanza assicurino eguale trattamento ai cittadini italiani.

Capo VI
Disposizioni varie

Art. 930 - Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità dei crediti del lavoratore verso l’esercente

(Le retribuzioni del lavoratore possono essere cedute, sequestrate o pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi liquidi ed esigibili verso l’esercente, dipendenti dal servizio.)

Le somme dovute dall’esercente per il rimpatrio del lavoratore, o per spese di cura, non possono essere cedute, sequestrate, nè pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente.


Art. 931 - Impignorabilità e insequestrabilità di indumenti e strumenti

Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile e delle leggi speciali, non sono soggette a sequestro nè a pignoramento, non possono essere sequestrati nè pignorati per alcun titolo:
  • 1) gli indumenti del personale di volo, necessari per i servizi di bordo;
  • 2) gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti al personale di volo, destinati all’esercizio della professione.

Art. 932 - Esercizio dei diritti spettanti agli eredi e agli aventi diritto in caso di perdita presunta dell’aeromobile

I diritti spettanti agli eredi presunti del lavoratore e agli altri aventi diritto, nel caso in cui l’aeromobile si presume perito, possono essere fatti valere soltanto dopo la cancellazione dell’aeromobile dal registro di iscrizione.


Art. 933 - Effetti della chiamata o del richiamo alle armi

Gli effetti della chiamata o del richiamo alle armi del lavoratore sul contratto di lavoro, e il trattamento spettante in questi casi al lavoratore sono determinati da leggi speciali, dalle norme corporative, o in mancanza dagli usi.


Art. 934 - Preferenza nelle assunzioni
Il personale di volo, che sia riconosciuto non più idoneo al servizio di volo, anche a causa di malattia, ha diritto di essere preferito, entro i limiti delle sue attitudini, nelle assunzioni di personale non navigante.


Art. 935 - Obbligo dell’assicurazione

L’esercente ha l’obbligo di assicurare contro i rischi di volo, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalle norme corporative, il personale navigante abitualmente od occasionalmente addetto al servizio di volo.

L’assicurazione esonera l’esercente dalla responsabilità per infortuni di volo del personale nei casi previsti dalla legge sull’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.

Per i rischi diversi da quelli di volo, si applicano le disposizioni delle leggi speciali.


Art. 936 - Diritti del beneficiario

Il coniuge e i figli dell’assicurato sono beneficiari di diritto dell’assicurazione, di cui all’articolo precedente, nel caso di morte dell’assicurato.

Tuttavia, all’atto della stipulazione della polizza o successivamente, l’assicurato può designare un beneficiario per un terzo della somma assicurata, se ha figli o coniuge e figli, e per una metà, se ha soltanto il coniuge.
In caso di successivo matrimonio ovvero di sopravvenienza di figli, i diritti del beneficiario designato in polizza si riducono alle quote indicate nel precedente comma.

La ripartizione fra il coniuge e i figli della indennità di assicurazione loro riservata è fatta in parti uguali.


Art. 937 - Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto.

La prescrizione dei diritti spettanti agli eredi presunti del lavoratore ed agli altri aventi diritto, in caso di perdita presunta dell’aeromobile, decorre dalla data di cancellazione dell’aeromobile dal registro di iscrizione.


Art. 938 - Derogabilità delle norme

Le disposizioni degli articoli da 900 a 905; 909 secondo comma; 917; da 924 a 932; 935, 936 non possono essere derogate nè dalle norme corporative nè dai contratti individuali di lavoro.

Le disposizioni degli articoli 908, 909 terzo comma; da 911 a 916; da 918 a 923; 934 possono essere derogate dalle norme corporative; non possono essere derogate dai contratti individuali di lavoro se non a favore del lavoratore.