Degli atti di stato civile in corso di navigazione

Raccolta Normativa - Indice del codice della navigazione
Parte II 
Della navigazione aerea

Libro primo
Dell'ordinamento amministrativo della navigazione

Titolo IX
Degli atti di stato civile in corso di navigazione

Art. 834.

(Matrimonio ((e unione civile)) in imminente pericolo di vita).


Durante la navigazione e quando comunque sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorita' nella Repubblica o di quella consolare all'estero, il comandante dell'aeromobile puo' procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all'articolo 101 del codice civile ((e alla costituzione dell'unione civile nel caso di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con le forme dell'articolo 70-decies del medesimo decreto.)).


L'atto di matrimonio ((e di costituzione dell'unione civile)), compilato dal comandante, deve essere annotato sul giornale di bordo e consegnato nell'aeroporto di primo approdo alla struttura periferica dell'ENAC o all'autorita' consolare, insieme con un estratto del giornale di bordo.

Art. 835.

(( (Nascite, morti e scomparizioni da bordo). ))


((Il comandante dell'aeromobile prende nota sul giornale di bordo delle nascite e delle morti avvenute a bordo, nonche' delle scomparizioni da bordo di persone e ne fa dichiarazione, nel luogo di primo approdo, alla struttura periferica dell'ENAC. All'estero la dichiarazione di cui al primo comma e' presentata all'autorita' consolare.


Le autorita' di cui al primo e secondo comma raccolgono con processo verbale la dichiarazione del comandante e quelle dei testimoni, indicando i criteri prescritti per la compilazione dei relativi atti di stato civile.))

Art. 836.

(Trasmissione degli atti alle autorita' competenti).


L'autorita' aeronautica o consolare trasmette copia degli atti di matrimonio ((, degli atti di costituzione dell'unione civile)) e dei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle nascite e delle morti alle autorita' competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile; al procuratore del Re Imperatore trasmette copia dei processi verbali di scomparizione.

Art. 837.

(Processi verbali di scomparizione in caso di perdita dell'aeromobile).


((In caso di perdita o di perdita presunta dell'aeromobile, alla compilazione dei processi verbali di scomparizione di persone ed alla loro trasmissione alle autorita' competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile provvede la struttura periferica dell'ENAC.


Se il sinistro si e' verificato all'estero ovvero, in caso di perdita presunta, se l'ultimo aeroporto toccato dall'aeromobile e' situato in territorio estero, i processi verbali sono compilati e trasmessi dall'autorita' consolare del luogo.))


Nei processi verbali le autorita' predette fanno constare le dichiarazioni dei superstiti, e, in caso di perdita presunta, l'accertamento degli estremi previsti nell'articolo 761; dichiarano inoltre se a loro giudizio le persone scomparse debbano, in base alle circostanze, ritenersi perite.

Art. 838.

(( (Conseguenze della scomparizione).))


((Le conseguenze della scomparizione da bordo o per perdita dell'aeromobile sono regolate dagli articoli 211 e 212. Le competenze dell'autorita' marittima sono attribuite all'autorita' di pubblica sicurezza.))