Integra reato il comportamento di chi, non essendo iscritto all'albo dei commercialisti, presta assistenza fiscale alle imprese e ai professionisti. A dirlo è la Corte di Cassazione che con la sentenza n. 10100 depositata l'11 marzo 2011, ha rigettato il ricorso di un consulente del lavoro, condannato per esercizio abusivo della professione. La Corte è arrivata alla decisione sulla base dell'art. 348 del c.p., con cui si prescrive per l'esercizio di una professione, una speciale abilitazione della Stato. La sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha spiegato che, per integrare il reato di esercizio abusivo della professione, di cui all'art. 348 c.p. è sufficiente un accertamento comprovante che la prestazione erogata costituisce un atto tipico e caratteristico di una professione per il cui esercizio manca l'abilitazione. La Corte ha infine concluso, precisando che il consulente del lavoro può ben prestare la sua attività nell'ambito della liquidazione e del pagamento delle imposte ma non può occuparsi di assistenza fiscale e contabile anche a lavoratori autonomi e imprese, attività per la quale è necessaria l'abilitazione.

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