Il Tribunale di Milano (Sent. 1258/07) in tema di sfratti per finita locazione ha stabilito che "l'art. 2° co. 6 legge 431/98 nel disporre che i contratti di locazione che si rinnovano tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo richiama esclusivamente l'ultima parte dell'art. 2 che testualmente dispone: 'alla seconda scadenza del contratto ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto
, comunicando la propria intenzione con raccomandata da inviare almeno sei mesi prima della scadenza'". Nel caso di specie il Giudice di merito ha quindi evidenziato che "quando il contratto si è rinnovato tacitamente dopo l'entrata in vigore della legge 431/98 le parti possono rinegoziare il canone, manifestando espressamente una nuova volontà negoziale ovvero rinunciare al rinnovo del contratto". Aggiunge poi che "diversamente, si determinerebbe un'ingiustificata equiparazione tra contratti rinnovati e contratti novati: infatti mentre con la novazione le parti manifestano una nuova volontà negoziale, potendo adeguare il canone alle loro mutate esigenze, la rinnovazione determina semplicemente la prosecuzione del rapporto preesistente" e che pertanto, "se si ritenesse che l'art. 2 comma 6 legge 431/98 debba applicarsi ai vecchi contratti, rinnovatisi tacitamente, i predetti contratti sarebbero soggetti ad una durata di otto anni, sia pure a canone legale, alla stessa stregua dei contratti novati, in cui le parti hanno avuto modo di definire le nuove condizioni contrattuali".

Sentenza segnalata dallo Studio Legale Rezzonico

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