Per il Palazzaccio, se in un contesto di assunzione di cocaina reciproca il rapporto sessuale si evolve in violenza il consenso iniziale non rileva se la donna dice "basta"

Violenza sessuale, percosse e lesioni

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Non rileva che la donna abbia dato il proprio consenso al rapporto sessuale in un contesto di assunzione reciproca di cocaina se a un certo punto lei dice basta e l'uomo prosegue in modo violento provocandole lesioni. Il consenso dato inizialmente infatti perde qualsiasi valore di fronte alla prova di un clima sopra le righe. Ad affermarlo è la Cassazione nella sentenza n. 26854/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

La Corte di Appello riforma in parte la sentenza di primo grado e ridetermina in anni cinque di reclusione la pena inflitta all'imputato per diversi reati, uniti dal vincolo della continuazione, tra i quali figurano i reati di percosse, lesioni e violenza sessuale.

Violenza sessuale e assunzione reciproca di cocaina

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L'imputato, nel ricorrere in Cassazione avverso detta decisione, precisa che, soprattutto per quanto riguarda la "percezione del dissenso rispetto alla prosecuzione del rapporto sessuale, inizialmente connotato da reciproco consenso" la vicenda deve essere inquadrata nel "contesto di una reciproca assunzione di cocaina". Situazione che però è stata completamente trascurata dal giudice di seconde cure.

Rapporto violento ingiustificato se la donna dice "basta"

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La Cassazione adita rigetta il ricorso dell'imputato precisando prima di tutto che l'attendibilità della persona offesa è una questione di fatto non rivalutabile in sede di legittimità a meno il giudice non sia incorso in contraddizioni manifeste.

In ogni caso la Corte d'Appello, pur rilevando in effetti alcune insincerità della donna e alcune contraddizioni nel suo racconto, ha dato importanza ad altri e importanti elementi:

  • la presenza di lesioni evidenti ricollegabili al rapporto sessuale;
  • i messaggi che la donna ha scambiato con l'amica e in cui descrive il rapporto violento nell'immediatezza del fatto, le violenze perpetrate dall'uomo e la sua condotta sopra le righe durante le diverse ore del rapporto.

Occorre precisare inoltre che il ricorrente non ha mai, a giustificazione della propria condotta, addotto un precedente accordo con la persona offesa, che dava la possibilità a quest'ultima di accettare che il rapporto sessuale potesse evolversi in modo violento, per cui non si può certo parlare di consenso della giovane a un amplesso brutale.

Per quanto riguarda la mancata percezione del dissenso manifestato dalla vittima, la Corte di Appello non ha ritenuto che l'assunzione di cocaina addotta dall'imputato valga come argomento difensivo, anche perché le violenze evidenti e provate assorbono ogni altra questione.

La Corte non ha quindi commesso alcun errore di motivazione. La stessa ha infatti ribadito il clima di violenza, l'assenza di consenso della vittima alla prosecuzione del rapporto sessuale e l'irrilevanza dell'abbigliamento e del trucco della ragazza, finalizzati allo svolgimento delle proprie mansioni di ragazza immagine.

Scarica pdf Cassazione n. 26854/2021

Foto: 123rf.com
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