Gli enti locali oramai schivano facilmente l'obbligo di mediazione tributaria vista la mancanza di rischi in contenzioso, tutto a discapito del contribuente
di Giuseppe Grande - "La Commissione Tributaria accoglie il ricorso e dichiara compensate le spese di giudizio". Tale formula conclusiva, troppo spesso posta in calce al dispositivo di una sentenza, non è affatto nuova ai contribuenti o tecnici del settore che, per un motivo o per l'altro, si sono ritrovati costretti ad adire la giustizia tributaria per riuscire a far valere le proprie ragioni. Tuttavia, costantemente, si nota come, particolarmente nella fiscalità locale, le commissioni tributarie evitino consapevolmente di sbilanciarsi dalla prassi, rimanendo sempre fermamente ancorate al principio di compensazione delle spese. Bisogna ricordare però che tali specifici procedimenti, quelli cioè relativi alla fiscalità locale, sono obbligatoriamente preceduti da un'azione di mediazione tributaria.
Tale attività, a prescindere dal risultato finale, ha una rigida funzione deflattiva del contenzioso. Qualora l'ente locale, volutamente o per dimenticanza, non si attenga ai principi di confronto e collaborazione (compliance) voluti dal legislatore, imponendo al contribuente un immotivato rigetto/silenzio a fronte di formale istanza, dovrebbe, ex lege, vedersi riverberare su di lui, in sede di contenzioso, un aggravio della propria posizione in caso di soccombenza.

La normativa

Di fatto il D.lgs 546/1992 e successive modiche al comma 10 dell'art.17-bis prevede esplicitamente che "la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione".

La prassi

La normativa, rafforzata in tal senso dal contenuto delle successive leggi di bilancio, non fa altro che imporre un principio d'uguaglianza tra contribuente ed ente impositore al fine di obbligare quest'ultimo al dialogo stragiudiziale.

Tutt'oggi questa evenienza è mutilata dalla prassi giudiziaria che, non applicando in maniera rigida la norma, riporta inevitabilmente il contribuente in una posizione d'inferiorità procedurale, trasformando la superficialità dell'ente locale in una posizione di forza sia stragiudiziale che giudiziale (non essendoci, per quest'ultimo, reali rischi nell'accettare il contenzioso a discapito della mediazione).Tra l'altro, nel caso di compensazione delle spese di giudizio, sarebbe anche obbligatorio per le commissioni tributarie prevedere, in sede di redazione del dispositivo, una reale ed organica motivazione relativa alla disattesa proposta di mediazione stilata dal contribuente. Questo stesso obbligo viene deliberatamente superato dalle commissioni tributarie attraverso una prassi pacifica ma illegittima composta da stilizzate formule di rito che dunque, in linea teorica, costringerebbe il contribuente ad impugnare un opposizione accolta in primo grado, esclusivamente per far valere le proprie pretese di rimborso: prospettiva inequivocabilmente irrealizzabile sia per i costi che per le tempistiche (nonché per l'alea di rischio di soccombenza).

Tale situazione di squilibrio procedurale rappresenta una chiara falla nel sistema giudiziario che può, e deve, essere risolta attraverso il semplice utilizzo della normativa vigente.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: