Riflessioni sulle problematiche procedurali a cura dell'Avv. Paolo Accoti

Avv. Paolo Accoti 

avv.paolo.accoti@gmail.com

Il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in Legge n. 162, del 10 novembre 2014, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, con l'art. 14 ha introdotto il seguente articolo: «183-bis (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione). - Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Il menzionato art. 183 bis dispone, pertanto, che per i procedimenti "introdotti" e, quindi, iscritti a ruolo dopo il 10 dicembre 2014, su decisione del giudice istruttore, è possibile il passaggio dal rito ordinario a quello cd. sommario di cognizione, ex art. 702 bis c.p.c.

Il precedente art. 183, al sesto comma, dispone invece che: «Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 

1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.».

Nessun dubbio che, fino al 10 dicembre p.v., il giudice istruttore all'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa in presenza di una richiesta di termini ex art. 183, VI co., avrà l'obbligo di concedere i termini perentori di cui al suddetto articolo, salvo non ritenga la causa matura per la decisione e, quindi, procedere ai sensi dell'art. 187 c.p.c..

Ciò si traduce nella possibilità per l'avvocato di articolare i mezzi istruttori, anche alla luce delle avverse difese, negli atti successivi all'introduzione del giudizio (I, II e III memoria istruttoria) senza necessità di "scoprire le carte subito", potendo tranquillamente scegliere di non indicare i propri mezzi di prova nell'atto di citazione che, generalmente, introduce il giudizio di cognizione ordinaria.

Con l'introduzione del nuovo art. 183 bis c.p.c. la mancata indicazione dei mezzi di prova nell'atto introduttivo del giudizio comporterà non pochi rischi.

Ed invero potrebbe accadere che il giudice istruttore, nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria - la norma, per avere un senso, presupporrebbe che il giudice istruttore conosca la causa (e abbia letto l'intero fascicolo) già alla prima udienza - potrebbe disporre con ordinanza, si badi bene, non impugnabile, il passaggio al rito sommario di cognizione (ex art. 702 bis) e, pertanto, invitare le parti - qualora non lo avessero già fatto nell'atto introduttivo del giudizio - ad indicare, a pena di decadenza, i mezzi di prova e a produrre i documenti di cui intendono avvalersi già nella medesima udienza.

E' pur vero che, se richiesto, il giudice può fissare una nuova udienza e concedere termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria, ma è altrettanto vero che l'uso del verbo "può", nel suo significato letterale, sta ad indicare una mera facoltà del giudice e non certo un obbligo, di talché il chiesto termine potrebbe anche essere negato, con tutte le probabili nefaste conseguenze in termini di onere probatorio.

Pertanto, con decorrenza 11 dicembre 2014, è consigliabile articolare tutti i mezzi di prova e produrre tutta la documentazione a supporto sin dall'atto introduttivo del giudizio ovvero "presentarsi" alla prima udienza di comparizione e trattazione della causa già "preparati", avendo già contezza delle circostanze e deduzioni istruttorie da proporre nonché del nominativo dei testimoni eventualmente da indicare, senza poter fare ciecamente affidamento sui termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., ben potendo il giudice istruttore obbligarvi, valutata la complessità della lite (sommariamente aggiungerei), ad indicare immediatamente i mezzi di prova alla prima udienza.

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