Cassazione, VI sez. pen., sentenza n. 35669 del 13 agosto 2014
Complici forse il "vaffa-day" e le modalità espressive poco forbite usate correntemente da politici e personaggi pubblici, lo sdoganamento del ben noto turpiloquio sembrava ormai "cosa fatta" - tanto che proprio la Suprema Corte era intervenuta, qualche anno fa, a ridimensionarne la portata offensiva (sentenza n. 27966/2007). Ma - colpo di scena! - c'è... vaffa e vaffa.

Gli Ermellini hanno dovuto obtorto collo tornare a occuparsi della questione, in occasione di un ricorso presentato da F., condannata in Appello per aver rivolto il deciso "invito" all'indirizzo del vicino di casa che si lamentava di rumori molesti

I Giudici del Palazzaccio hanno confermato la sentenza di secondo grado, motivando che la natura umiliante e aggressiva di un insulto non sta tanto (e soltanto) nella parola, quanto soprattutto nel tono e nel contesto in cui questa è pronunciata - tono e contesto che sono rimessi all'esclusiva valutazione del Giudice competente. 

Un conto è usare il turpiloquio senza troppa intenzione, come un'alternativa scurrile di espressioni come "ma lasciami stare", "mi hai stufato" etc., altro è pronunciarla con il chiaro intento di ferire l'onore.

Come dire, ogni vaffa fa storia a sé!


Ecco alcuni precedenti sul tema:
» Cassazione: il "vaffa..." è un ingiuria anche se c'è confidenza tra le parti
» Cassazione: via libera al vaffa... tra condomini
» Cassazione: arriva l'"ingiuriometro" non sempre il "Vaffa" e' offensivo
» Cassazione: il vaffa.. tra automobilisti si puo' tollerare).

Testo sentenza Cassazione n. 35669 del 13 agosto 2014

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