Cassazione. Il 'vaffa' è ancora ingiuria. Va considerato il tono e il contesto in cui la parola è pronunciata
Mara M. |

Cassazione. Il 'vaffa' è ancora ingiuria. Va considerato il tono e il contesto in cui la parola è pronunciata

Cassazione, VI sez. pen., sentenza n. 35669 del 13 agosto 2014
Complici forse il "vaffa-day" e le modalità espressive poco forbite usate correntemente da politici e personaggi pubblici, lo sdoganamento del ben noto turpiloquio sembrava ormai "cosa fatta" - tanto che proprio la Suprema Corte era intervenuta, qualche anno fa, a ridimensionarne la portata offensiva (sentenza n. 27966/2007). Ma - colpo di scena! - c'è... vaffa e vaffa.

Gli Ermellini hanno dovuto obtorto collo tornare a occuparsi della questione, in occasione di un ricorso presentato da F., condannata in Appello per aver rivolto il deciso "invito" all'indirizzo del vicino di casa che si lamentava di rumori molesti. 
I Giudici del Palazzaccio hanno confermato la sentenza di secondo grado, motivando che la natura umiliante e aggressiva di un insulto non sta tanto (e soltanto) nella parola, quanto soprattutto nel tono e nel contesto in cui questa è pronunciata - tono e contesto che sono rimessi all'esclusiva valutazione del Giudice competente. 
Un conto è usare il turpiloquio senza troppa intenzione, come un'alternativa scurrile di espressioni come "ma lasciami stare", "mi hai stufato" etc., altro è pronunciarla con il chiaro intento di ferire l'onore.

Come dire, ogni vaffa fa storia a sé!

Ecco alcuni precedenti sul tema:
» Cassazione: il "vaffa..." è un ingiuria anche se c'è confidenza tra le parti
» Cassazione: via libera al vaffa... tra condomini
» Cassazione: arriva l'"ingiuriometro" non sempre il "Vaffa" e' offensivo
» Cassazione: il vaffa.. tra automobilisti si puo' tollerare).

Testo sentenza Cassazione n. 35669 del 13 agosto 2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
- omissis -
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 23.11.2009 il Tribunale di Firenze dichiarava [...] colpevole del reati di cui agli artt. 660, 594 e 595 c.p. per avere recato molestia e disturbo ai vicino di casa [...], a causa dei rumori prodotti all'Interno del proprio appartamento, in un caso pronunciando al suo indirizzo ed in sua presenza, a seguito delle lamentele ricevute, la frase “vaffanculo” e successivamente per averlo additato in seno all’assemblea condominiale, nel corso della quale era stata letta la missiva inviata per conto dell'Imputata e del [...] da un legale, quale responsabile del clima di disagio che si era venuto a creare ed ancora quale autore di epiteti ed ingiurie, così ledendone l'onore ed il prestigio e la condannava alla pena di 800,00 di multa, nonché [...] [...]colpevole del reato di cui all'art. 595 c.p. in concorso con la [...], per la condotta diffamatoria descritta e lo condannava alla pena di 600,00 di multa; entrambi gli Imputati venivano condannati al risarcimento del danno in favore delle parti civili, Lapo e Fabiana Scarpelli, nell'importo di 1000,00 per ciascuna e nella misura del sessanta per cento la [...] e del quaranta per cento Il [...].

2. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza in data 23.5.2012, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva la [...] dal reato di cui all'art. 660 c.p., perché Il fatto non sussiste, e rideterminava la pena Irrogata in 600,00 di multa, nonché revocava la condanna degli imputati al risarcimento del danno nei confronti di Scarpelli Fabiana, riducendo II risarcimento nei confronti di [...]

3. Avverso tale sentenza gli imputati, a mezzo del proprio difensore, hanno proposto ricorso affidato a tre motivi, lamentando: -con Il primo motivo, I'erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 594 c.p., atteso che la corte di merito non ha valorizzato la specificità del contesto nel quale la condotta ebbe ad inserirsi e non ha considerato come, in particolare, il contesto condominiale sia divenuto nel corso del tempo occasione di un uso frequentissimo di espressioni e termini disdicevoli;
-con Il secondo motivo, I'Inosservanza della legge penale in relazione al combinato disposto di cui all'art. 595 e 49 c.p. e la mancanza di motivazione, atteso che Il reato in questione non poteva che risultare Impossibile, dal momento che nessun condomino è rimasto “colpito” dal contenuto della lettera; tale doglianze proposta specificamente nell'atto di appello non ha costituito oggetto dl risposta da parte della corte di merito;
-quale terzo motivo, l'illogicità della motivazione in relazione all'omessa rideterminazione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili, a seguito della esclusione della condanna degli imputati al risarcimento del danno nei confronti della Scarpelli, ai sensi dell'art. 541 /1 c.p.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è inammissibile al sensi dell'art. 606, terzo comma, c.p.p., sicché non è preclusa a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (Sez. Un., n.23428 del 22/03/2005; Sez. IV, n.31344 deil' 11/06/2013).
2. Per Il reato di cui all'art. 594 c.p. ascritto alla [...], invero è maturato successivamente alla sentenza di secondo grado (alla data dell' 1.9.2013), Il termine di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, a decorrere dal 1.3.2006, ma l’obbligo della Immediata declaratoria di tale causa di estinzione, sancito dal primo comma dell'art. 129 c.p.p., implica nel contempo la valutazione della sussistenza in modo evidente di una ragione di proscioglimento dell'imputato, alla luce della regola di giudizio posta dal secondo comma del medesimo art. 129 c.p.p., rilevabile, tuttavia, soltanto nel caso in cui le circostanze Idonea ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e ia sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. III, n.10221 del 24/01/2013).
Nel caso di specie non ricorrono in modo evidente ed assolutamente non contestabile ragioni di proscioglimento dell'imputata, ai sensi dell'art. 129/2 c.p.p.- risultando pacifico che la [...] profferì all'Indirizzo di Lapo l'espressione “vaffanculo” e tale espressione, proprio in relazione al contesto in cui è stata pronunciata, deve ritenersi offensiva dell'onore e del decoro della p.o..
3. I ricorsi degli imputati vanno rigettati, anche in relazione agli effetti civili scaturenti dalla sentenza impugnata.
3.1. Il primo motivo di ricorso relativo ai delitto di ingiuria ascritto alla [...] è infondata. Ed invero, la frase oggetto di giudizio è stata pronunciata dall'Imputata dopo che Lapo si era lamentato del rumore che proveniva di buon mattino dell'appartamento sovrastante, occupato dalla [...], dando colpi al soffitto per invitare a “fare piano" e costei, dopo aver suonato all'appartamento della persona offesa per chiedere spiegazioni dell'accaduto, mostrava segni di irritazione e, quindi, proferiva l'espressione “vaffanculo” ai suo indirizzo.
La ricorrente in sostanza sostiene che tale espressione sarebbe divenuta di uso comune e avrebbe, quindi, perso valenza offensiva, specie ove si consideri un contesto, quale quello condominiale, oggetto di giudizio, nel quale i soggetti si trovano in posizione di parità, ed ha invocato all'uopo alcune pronunce di questa Corte. Va tuttavia evidenziato che Il precedente invocato dalla ricorrente (Sez. V, n. 27966 del 13 luglio 2007), pur dando atto che alcune espressioni hanno perso Il loro carattere offensivo, prendendo il posto nel linguaggio corrente di altre aventi significato diverso- tra cui l'espressione oggetto dell'Imputazione, "vaffanculo", che viene frequentemente Impiegata per dire "non infastidirmi", "non prenderti in considerazione" ovvero "lasciami in pace"- e che l‘uso troppo frequente, quasi inflazionato, delle suddette parole ha modificato in senso connotativo la loro carica, ha comunque precisato che la portata offensiva o meno, dell'espressione in esame è senza dubbio condizionata dal contesto in cui si inserisce: se questa viene pronunciata dall'Interessato nei confronti di un'insegnante che fa un' osservazione o di un vigile che dà una multa, assume carattere di spregio; diversa è la situazione se si colloca nei discorso che si svolge tra soggetti in posizione dl parità ed in risposta a frasi che non postulano, per serietà ed Importanza del loro contenuto manifestazione di specifico rispetto. Nel caso esaminato da questa Corte "trattavasi di espressione pronunciata in una situazione dei tutto particolare, che si collocava nell'ambito di un vivace scontro verbale durante un dibattito politico, connotato da un clima particolarmente polemico, che aveva dato luogo a scambio di accuse e la condotta verbale deil'Imputato rappresentava una maleducata e volgare manifestazione di insofferenza, e per tale contesto di inserimento non è stata ritenuta tale da offendere l'onore ed Il decoro dell'Interlocutore, ai sensi dell‘art. 594 c.p..
Più recentemente, questa Corte, nei valutare la portata offensiva dell'espressione "vaffanculo", ha evidenziato, che pur dovendosi prendere atto del degrado del linguaggio e della inciviltà che oramai non di rado contraddistingue il rapporto tra I cittadini, tuttavia, tale espressione non è soltanto indice di cattiva educazione e di uno sfogo dovuto ad una pretesa invadenza dell'offeso, ma anche del disprezzo che si nutre nei confronti dell‘interlocutore (Sez. V, 07/05/2013, n. 28645), precisando pur sempre, tuttavia, che spetta ai giudici di merito, tenere doverosamente conto del contesto nei quale l'espressione è stata pronunciata.
Al fine di accertare se sia stato leso il bene protetto dall'art. 594 c.p., occorre pertanto fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore ed al contesto nel quale la frase Ingiuriosa sia stata pronunciata (Sez. V , n. 30956 del 02/07/2010). Nel caso in esame, il contesto nel quale l'espressione “vaffanculo” è stata proferita non appare idoneo ad escludere la portata offensiva dl essa, essendo stata la frase pronunciata dall'Imputata all'Indirizzo di un vicino di casa per una questione di rumori e siccome la vicenda coinvolge la vita di relazione quotidiana non perde valenza spregiativa dell'onore: i rapporti dl vicinato, invero, devono essere improntati ad un maggiore rispetto reciproco tra le persone, perché altrimenti inducono ad una Impossibilità di convivenza, che, Invece, è necessitata dalla quotidiana relazione nascente dal fatto abitativo, e che deve essere garantita (Sez. V, 29/ 10/2009, n. 3931).
3.2. Il secondo motivo di ricorso relativo alla ricorrenza dell'Ipotesi di cui all'art.49/2 c.p., in relazione al delitto dl diffamazione ascritto ad entrambi gli Imputati, non essendo rimasto alcun condomino “colpito” dalia missiva in contestazione, è del pari infondata. Va premesso che la sentenza Impugnata, nei richiamare la sentenza di primo grado, ha ritenuto il contenuto della lettera sottoscritta da entrambi gli Imputati allegata al verbale dl assemblea condominiale Idoneo a gettare discredito sul [...], laddove si afferma del tutto falsamente che la [...] si era comportata correttamente nell'episodio relativo alle ingiurie, quando la stessa aveva tenuto una condotta aggressiva e gravemente ingiuriosa. Correttamente in proposito la sentenza impugnata ha evidenziato come il fatto che taluni degli altri condomini fossero a conoscenza dei cattivi rapporti tra il [...] e la [...] non esclude la rilevanza penale della condotta addebitabile ad entrambi gli imputati
In tema di fattispecie di reato impossibile per inidoneità dell'azione ex art. 49 comma 2 c.p., si deve ricordare che perché un'azione possa considerarsi Inidonea è necessario che la sua incapacità a condurre all'evento (che in tema di diffamazione si presenta di pericolo) sia assoluta, intrinseca e originaria, secondo una valutazione oggettiva da compiersi risalendo al momento iniziale del suo compimento: deve cioè tradursi in "inefficienza causale" rispetto alla produzione dell'evento, indipendentemente da ogni cautela predisposta dalla parte offesa o intervento successivo che abbia Impedito la realizzazione di tale evento (Sez. I, 15/12/2006, n. 4359).Nel caso di specie non risultano utilizzate dagli imputati espressioni rivolte al [...] in sé inidonee ad attentare al prestigio sociale della p.o., percepibili positivamente dal condomini, specie laddove è stata riferita falsamente alla p.o. una condotta aggressiva e gravemente ingiuriosa nei confronti della [...] in occasione dell'episodio del rumori, sicché non appare configurabile l'ipotesi dl cui all'art. 49/2 c.p. .
3.3. infondato si presenta, infine, il terzo motivo di ricorso con il quale i ricorrenti si dolgono dell' omessa rideterminazione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili, a seguito della esclusione della condanna degli imputati al risarcimento del danno nei confronti della Scarpelli. Ed invero, le parti civili presentavano in primo grado una nota spese unica per entrambe, senza considerare- se non per la somma dl C 500,00 -Ia pluralità delle parti, mentre l’Importo liquidato è stato di gran lunga inferiore a quello richiesto, tale da non risultare in sostanza influenzato dalla esclusione della condanna in favore della Scarpelli.
4. in definitiva, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali, limitatamente al reato di ingiuria ascritto a [...], per essere lo stesso estinto per prescrizione; il ricorso della stessa [...] va rigettato nel resto; il ricorso di [...] [...]va rigettato e lo stesso va condannato al pagamento delle spese processuali.
p.q.m.
annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata limitatamente ai reato di ingiuria ascritto a [...], per essere lo stesso estinto per prescrizione; rigetta nel resto il ricorso della [...]; rigetta il ricorso di [...] [...]che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso Il 7.4.2014


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