
La Corte Costituzionale ha accolto i ricorsi e ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 4, comma 3, dei commi 1 e 3 dell'articolo 9 e dell'articolo 12, comma 1. Dette disposizioni vietavano in modo assoluto il ricorso a tecniche di procreazione di tipo eterologo e prevedevano sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei medici che le avessero praticate.
Nelle ordinanze rimesse alla Corte Costituzionale viene prospettata la violazione di numerosi articoli della Carta fondamentale: degli articoli 2, 3, 29, 31, 32 e 117. Per effetto della pronuncia del giudice delle leggi, cade pertanto il divieto di ricorso in caso di infertilità assoluta ad un donatore esterno di ovuli o spermatozoi.
Se da un lato la Corte Costituzionale, dopo avere affrontato la questione della diagnosi preimpianto, della conservazione degli embrioni e del numero di embrioni da impiantare, con la pronuncia in esame ha fatto cadere uno dei limiti più discussi che connotavano la Legge numero 40/2004, dall'altro lato restano irrisolti alcuni punti, come quello del divieto di accesso alla fecondazione a single, a coppie dello stesso sesso e a coppie fertili ma portatrici di patologie genetiche.
Qui di seguito una rassegna stampa sull'argomento:
» Fecondazione eterologa, cade il divieto. Verdetto Consulta: legge incostituzionale - Quotidiano.net
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