Può succedere che, una volta acquistato, un prodotto non funzioni bene o presenti dei difetti rispetto alle caratteristiche descritte al momento dell'acquisto. In questi casi, la legge offre diverse tutele all'acquirente, prevedendo innanzitutto l'
. Ovviamente, l'ampiezza della garanzia offerta varia a seconda della tipologia di bene, della natura dell'acquirente, della presenza o meno di una garanzia convenzionale.
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, ex art. 1490 c.c., è un effetto naturale del
. Le parti, in realtà, possono anche decidere di escludere o limitare tale garanzia ma il patto non ha effetto se il venditore era in malafede e, pur sapendo che la cosa era affetta da vizi, non ha informato il compratore.
che dovesse riscontrare un difetto nella cosa acquistata, per far valere la garanzia, ha l'
dalla loro scoperta e comunque l'azione si prescrive entro un anno dalla consegna del bene, fatte salve le ipotesi in cui il venditore riconosca l'esistenza del vizio o lo occulti dolosamente, poiché in tal caso non è necessaria la denuncia.
I termini temporali previsti per la denuncia valgono solo per i
vizi occulti e non facilmente riconoscibili, infatti, i vizi palesi devono essere denunciati al venditore immediatamente mentre il compratore che acquisti un bene affetto da difetti evidenti non può far valere la garanzia salvo che il venditore abbia dichiarato che la cosa non presentava vizi; parimenti la garanzia è esclusa se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della casa.
Quanto agli effetti della garanzia, l'art. 1492 c.c. dispone che in seguito alla denuncia del vizio, il
compratore può a sua scelta domandare la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo; laddove compiuta con domanda giudiziale la scelta è irrevocabile.
Alla garanzia di portata generale prevista dalle norme civilistiche, si affiancano le tutele offerte dagli
artt. 130 e seguenti del D. Lgs. 6.9.2005, n. 206 (c.d. "
Codice del consumo"), quando il venditore è un professionista e il compratore è un consumatore.
In questo caso, l'art. 130, 1 comma, del
codice del consumo statuisce che "
il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene".
In presenza di un difetto di conformità (vizio del prodotto, malfunzionamento, inidoneità all'uso cui il prodotto è generalmente destinato o all'uso promesso dal venditore), il
compratore-consumatore può a sua scelta domandare al venditore la riparazione o la sostituzione del bene, in entrambi i casi
senza costi aggiuntivi (salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro), ovvero una
riduzione adeguata del prezzo o la risoluzione del contratto.
La responsabilità del venditore (
ergo, la garanzia del bene), ex art. 132, 1 comma, del
codice del consumo, permane per
due anni, mentre l'unico limite temporale all'esercizio del diritto da parte del consumatore è fissato dal comma successivo che prevede che
la denuncia del vizio del prodotto vada esperita
entro 2 mesi dalla scoperta dello stesso. Anche in tal caso, la denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato. L'azione diretta a far riconoscere i vizi del bene si prescrive, invece, nel termine di ventisei mesi dalla consegna dello stesso.
Il comma 3 dell'art. 132, estendendo il raggio di tutela del consumatore, sancisce l'importante previsione che
gli eventuali difetti di conformità manifestatisi entro sei mesi dalla consegna del bene si presumono come già esistenti a tale data, liberando così l'acquirente dall'onere di provare che il vizio sia
stato da lui causato.
Successivamente alla denuncia del difetto di conformità, il venditore ha
facoltà di offrire al consumatore qualsiasi
altro rimedio disponibile (salvo che lo stesso non abbia già richiesto uno specifico rimedio che il venditore è in tal caso obbligato ad attuare).
Il consumatore può accettare la proposta ovvero respingerla scegliendo uno dei rimedi concessi dall'art. 130.
In presenza di
garanzia convenzionale, infine, ferma restando l'impregiudicabilità delle tutele approntate dal
codice civile e dal
codice del consumo, si applicano le
modalità indicate nella dichiarazione o nella pubblicità della garanzia stessa, che deve indicare, secondo l'art. 133
Codice del consumo, in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia medesima e gli elementi necessari per farla valere, la durata e l'estensione territoriale, nonché i dati (nominativo, sede, ecc.) del soggetto che si è vincolato ad offrirla. Nell'ipotesi di garanzia non rispondente ai requisiti richiesti ex art. 133, il consumatore può comunque continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.