di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 149 dell'8 Gennaio 2014. Per far condannare il condomino convenuto, proprietario esclusivo di unità abitativa confinante, alla messa in pristino dello stato dei luoghi (poiché, nel caso di specie, procedendo a lavori di ristrutturazione il vicino avrebbe apportato danni alla condotta fognaria dell'attore, provvedendo altresì all'erezione di un solaio posto al suo stesso livello) occorre che l'attore provi che le opere presumibilmente danneggiate fossero preesistenti rispetto all'intervento edilizio posto in essere.

Per il giudice del merito "la deposizione di un solo teste, il quale si era riferito ad epoca assai risalente nel tempo ed anteriore alle vendite degli appartamenti di rispettiva proprietà delle parti, era scarsamente rilevante in difetto di riscontri relativi allo stato precedente dei luoghi".  Una sola testimonianza, non supportata da altri elementi, ha in questo caso scarsa rilevanza probatoria. Se non risulta chiaro chi dei due condomini abbia proceduto per primo ad eseguire lavori edili e di ristrutturazione, allora è corretto adottare una decisione fondata su circostanze note, seppur tenendo in debito conto i reciproci interessi. 

La Corte ha però accolto la doglianza relativa alla compensazione delle spese di giudizio: nel fondare tale decisione il giudice deve pur sempre basarsi su elementi e circostanze ben precisi, normativamente fondati (quali, ad esempio, l'esistenza di oscillazioni giurisprudenziali, l'oggettiva difficoltà di accertamento dei fatti, la palese sproporzione tra interessi coinvolti, il rifiuto ingiustificato a pervenire ad una composizione degli interessi, ecc...). L'assenza, come nel caso di specie, di alcuna di tali circostanze rende illegittima l'eccezione della compensazione rispetto alla regola generale dell'accollo delle spese di giudizio alla soccombenza.


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