
TAR TOSCANA / URBANISTICA / DEFINIZIONE DI VOLUMI TECNICI
Una recentissima sentenza del TAR per la Toscana (Sez. III -sentenza n. 288/2013, Nicolosi Presidente, Giani Relatore, Lomazzi, Giudice a latere) ha fatto il conto in ordine al significato e alla definizione che occorre dare per i volumi tecnici. Si intendono, con tale definizione, l'insieme di interventi edilizi destinati a contenere "impianti serventi alla costruzione principale che, per esigenze di funzionalità, non possono essere inglobati nel corpo della costruzione. E ha escluso, nella fattispecie, la legittimità e sussistenza di questi volumi tecnici, riandando proprio alla "relazione tecnica descrittiva" della parte ricorrente che aveva avuto a produrla in giudizio e ammetterla "a base" della disconosciuta istanza tesa "all'accertamento" di conformità e di compatibilità paesaggistica", presentata (e rigettata) al Comune di Viareggio.
Questa tesi è stata rigettata dal TAR, con condanna alle spese ed è stata disconosciuta anche riandando ad un verdetto intervenuto nel gennaio del corrente anno, da parte del Consiglio di Stato, verdetto sub. n. 32 dell'8/1/2013, Sez. IV che aveva precisato il significato e l'ampiezza da attribuire al termine e alla nozione di "volume tecnico". Autore: Prof. Avv. Ciro Centore. Come di consueto, Ti ringrazio, caro Ciro, dando appuntamento ai lettori a domani per la prossima puntata, dedicata alle ore di lezione per le scuole elementari.
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Civilista e penalista, dedito in particolare
alla materia della responsabilità civile
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