Chi viaggia a bordo di un veicolo ha diritto ad essere risarcito dalla compagnia di assicurazioni del vettore; gode di un'apposita AZIONE DIRETTA che prescinde anche dalla natura del trasporto. Per carità, l'ostica formulazione dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private non agevola (chi scriverà materialmente queste fondamentali disposizioni di legge?), ma ai nostri occhi la novità della riforma a vantaggio dei diritti del trasportato è chiara: una norma che, pur lasciando intatte e coesistenti tutte le tradizionali azioni, contrattuali ed extracontrattuali, derivanti dagli artt. 2054, 1681 e 2055 c.c. che, sino a prova del contrario, nessuno ha abrogato, favorisce il trasportato. Potrebbe individuarsi una PRESUNZIONE relativa, una sorta di responsabilità oggettiva relativa e non assoluta, che si ispira al modello 'no fault': opera il principio dianzi esposto salva l'ipotesi di sinistro cagionato da CASO FORTUITO
. Il danno subito dal terzo trasportato deve, nell'attualità, essere risarcito, entro il massimale minimo di legge, anche dall'impresa di assicurazione del veicolo ove il trasportato stesso era a bordo al momento del sinistro, e ciò a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro ed anche se il pilota non abbia nessunissima colpa nell'occorso. In definitiva, la peculiarità della norma consiste nel fatto che l'assicuratore del vettore risponde del danno risentito dal trasportato malgrado il proprio assicurato non sia responsabile. Rimane impregiudicato il diritto del leso al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, qualora il veicolo di quest'ultimo sia coperto per un massimale superiore a quello minimo. In sostanza, per dirla con le espressioni del grande studioso Marco ROSSETTI, "il trasportato non può agire nei confronti dell'assicuratore del veicolo antagonista se non quando il massimale dell'assicuratore del vettore sia incapiente". Utile ribadire (evidenziando principi generali suscettibili di permeare l'intero Codice delle Assicurazioni Private
, in particolare per quanto concerne il rafforzamento delle posizioni dei soggetti considerati "deboli"), come, in definitiva, al trasportato viene lasciata amplissima scelta circa l'azione da intraprendere. Anche la Corte Costituzionale, dichiarando manifestamente inammissibili le questioni di legittimità sollevate con riferimento all'art. 141 CdA, ha rilevato che la norma "si limita a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso". Rimane salva la rivalsa dell'assicuratore del vettore nei confronti dell'effettivo responsabile, in tutto o pro quota in base alla graduazione delle colpe.
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